Conto giudiziale irregolare per gestione accentrata di riscossioni eterogenee (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 179 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irregolare il conto giudiziale dell’agente contabile che rendiconti in un unico documento gestioni di riscossione eterogenee, non riunibili ai sensi dell’art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., perché la rendicontazione cumulativa di una pluralità di gestioni, al di fuori delle ipotesi tipizzate di gestione plurisoggettiva, non consente di verificare la regolarità della gestione di ciascun agente e rende il conto inidoneo, per forma e contenuto, all’esercizio del controllo giurisdizionale. La chiusura anticipata della tesoreria comunale può giustificare il ritardo nel riversamento, ma non l’erronea contabilizzazione della riscossione ai fini della rendicontazione giudiziale. La tardiva redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione.
Il Fatto
L’agente contabile, con funzioni di economo di un Comune, rendeva il conto giudiziale per l’esercizio 2018, relativo alla riscossione di entrate di varia natura. Il conto, depositato con notevole ritardo, era stato sottoscritto dall’agente e dal responsabile del servizio economico-finanziario.
Il Magistrato istruttore rilevava che il conto era rappresentativo di gestioni diverse e non omogenee, in quanto l’economo era intervenuto solo nella fase del riversamento in tesoreria delle somme introitate da altri dipendenti dell’ente, senza che fossero allegati i sub conti di questi ultimi. Emergeva, inoltre, che alcune riscossioni di dicembre 2018 erano state riversate solo nel febbraio 2019 con causale errata riferita al primo trimestre 2019 e che non era stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la gestione delle riscossioni è disciplinata dal regolamento di contabilità dell’ente, che prevede la possibilità che la riscossione sia effettuata da dipendenti diversi dall’economo, con l’obbligo di riversare a quest’ultimo le somme incassate con cadenza massima giornaliera. Tuttavia, il conto presentato dall’economo risulta rappresentativo di gestioni diverse e non omogenee, che non avrebbero potuto confluire in un unico documento di rendicontazione.
Il Collegio richiama il modello di cui all’art. 192 reg. cont. St., relativo ai contabili principali e secondari, e sottolinea che, nel caso di specie, non risultavano allegati al conto i sub conti degli agenti che avevano materialmente incassato le somme. La rendicontazione cumulativa, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte, non consente di verificare la regolarità della gestione di ciascun agente contabile e rende il conto inidoneo all’esercizio del controllo giurisdizionale.
Quanto ai versamenti effettuati con ritardo, pur prendendo atto della chiusura anticipata della tesoreria comunale, la Corte evidenzia che tale circostanza può giustificare il ritardo nel riversamento ma non l’erronea contabilizzazione della riscossione in un esercizio diverso da quello di competenza. La tardiva redazione della relazione dell’organo di controllo interno è, invece, irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione.
La Corte dichiara, pertanto, l’irregolarità del conto giudiziale, senza luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna; rigetta altresì l’istanza di oscuramento, non essendo specificati i legittimi motivi della richiesta e non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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