Il tempo silente rileva solo dopo l’applicazione della misura cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 826 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o cautelare, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. Il c.d. tempo silente trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen., rilevando esclusivamente il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto. Per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. relativi ad associazioni mafiose “storiche”, l’attualità delle esigenze cautelari è immanente e può essere esclusa solo dalla prova della recisione di ogni rapporto con il sodalizio.
Il Fatto
Con ordinanza del 16/12/2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari rigettava l’istanza de libertate avanzata dalla difesa dell’indagato. L’appello proposto avverso tale decisione veniva rigettato dal Tribunale del Riesame di Bari con ordinanza del 12/05/2025.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen. Ha lamentato che la pronuncia del Riesame non si sarebbe uniformata al principio del c.d. tempo silente e alla necessità di una perdurante adesione all’organizzazione criminale, evidenziando l’assenza, dall’anno 2020, di un contributo concreto e attuale alla vita associativa. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal principio per cui, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della revoca o sostituzione, il Tribunale non deve rivalutare le condizioni legittimanti la misura, ma solo verificarne la correttezza giuridica e la motivazione in ordine ai fatti nuovi dedotti.
Quanto al merito, la Cassazione ha precisato che il c.d. tempo silente trascorso dalla commissione del reato non rileva ai fini dell’art. 299 cod. proc. pen.: l’unico lasso temporale apprezzabile è quello decorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, quale fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari, richiamando la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 e Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015).
La Corte ha quindi ritenuto non appropriato il richiamo del ricorrente alla sentenza della Sezione 6, n. 11735 del 25/01/2024, perché afferente al tempo silente decorso tra la commissione dei reati e l’applicazione della misura, e non a quello successivo tra quest’ultima e l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. Rispetto a tale periodo, il ricorso è stato giudicato del tutto generico.
La Suprema Corte ha inoltre valorizzato che, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa “storica”, la persistenza del pericolo cautelare è assistita da un onere motivazionale attenuato, essendo l’attualità delle esigenze immanente a tale tipo di reato e potendo essere esclusa solo in presenza di prove della recisione di ogni rapporto con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023).
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata è stata ritenuta ineccepibile, anche in ordine alla motivazione sulla pericolosità sociale, e il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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