Conto giudiziale irregolare senza ammanco per l’agente contabile privo di poteri gestori (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 212 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del conto giudiziale comporta, per il solo fatto della firma, l’assunzione della qualifica di agente contabile e della conseguente responsabilità della gestione, a prescindere da un atto formale di nomina. La responsabilità contabile partecipa dei caratteri della colpevolezza e dell’imputabilità soggettiva, rifuggendo ogni parametro di addebito oggettivo. Sul contabile grava l’onere di dimostrare la regolarità della gestione, quale responsabilità per colpa a prova invertita, con il limite del fatto a lui non imputabile. L’irregolarità formale del conto, integrante violazione dei principi di trasparenza e certezza delle scritture contabili, non può tradursi in un ammanco quando le carenze documentali derivino da cause oggettive non ascrivibili all’agente, come l’impossibilità di estrarre i dati contabili e la mancata predisposizione della modulistica da parte dell’ente.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Calabria il giudizio sul conto giudiziale relativo ai beni durevoli dell’INRCA di Cosenza, presentato dal consegnatario per l’esercizio 2017. Il magistrato istruttore, pur rilevando la regolarità formale del conto, aveva segnalato criticità riguardanti l’impossibilità di distinguere i beni della sede di Cosenza dall’inventario generale dell’Istituto, l’omessa firma del responsabile sui buoni di acquisto e la carenza di documenti di trasporto e schede descrittive secondo la modulistica regolamentare.
L’agente si è costituito eccependo di non rivestire la qualifica di consegnatario, essendo un mero commesso di magazzino privo di poteri gestori, e ha concluso per la regolarità della gestione e il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il conto risulta sottoscritto dall’agente e che, indipendentemente da un atto di nomina formale, per il solo fatto di avere firmato il conto, questi assume la responsabilità della gestione. Nel merito, riconosce l’irregolarità del conto per la violazione dei principi di trasparenza e certezza delle scritture contabili, non potendosi riscontrare analiticamente la corrispondenza tra quanto rappresentato e i documenti di trasporto e consegna.
Tuttavia, l’irregolarità non può tradursi in un ammanco né sotto il profilo oggettivo né soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, l’istruttoria ha evidenziato la corrispondenza, sia pure non analitica, tra i beni elencati sul conto e il loro inserimento nell’inventario per caratteristica e tipologia. Sotto il profilo soggettivo, richiamando la giurisprudenza della Sezione, la Corte ribadisce che la responsabilità contabile richiede la dimostrazione della colpevolezza e dell’imputabilità soggettiva.
Nella fattispecie, non è addebitabile all’agente l’impossibilità, attestata dall’amministrazione, di estrarre i dati informatici dell’esercizio di riferimento a seguito della dismissione del sistema contabile, né la mancata adozione dei modelli regolamentari che, per stessa ammissione dell’Istituto, non erano ancora disponibili nel 2017. La Corte dichiara quindi irregolare il conto senza ammanco, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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