Pensione privilegiata già riconosciuta: il ricorso è inammissibile per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 204 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi degli artt. 7 c.g.c. e 100 c.p.c., il ricorso con cui il pensionato chieda il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata quando l’amministrazione abbia già adottato il provvedimento concessivo del trattamento. La domanda di condanna al pagamento dei ratei pensionistici, non formulata nell’atto introduttivo, è nuova e tardiva e, comunque, va provata dal ricorrente, il quale deve allegare la mancata corresponsione degli emolumenti. Il giudizio pensionistico non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia meramente declaratoria su un diritto già soddisfatto per effetto dell’attività provvedimentale dell’amministrazione.
Il Fatto
Un ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio dal 1981 e dispensato per infermità nel 1998, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per patologie dipendenti da causa di servizio e la condanna dell’INPS e del Ministero dell’Interno al pagamento dei ratei maturati. L’interessato, pur avendo ottenuto verbali favorevoli dalle commissioni mediche, dichiarava di non aver mai ricevuto la prestazione, e riferiva anche di una nuova istanza presentata all’INPS nel 2024 per il trattamento di inabilità. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, produceva il provvedimento concessivo della pensione di privilegio adottato nel 2004 e registrato nel 2005, eccependo la carenza di interesse. L’INPS, invece, segnalava la titolarità in capo al ricorrente di una pensione privilegiata di 4ª categoria e l’avvenuto rigetto dell’istanza del 2024, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei. In udienza, la difesa del ricorrente chiariva che la domanda riguardava, in realtà, la corresponsione del trattamento riconosciuto, producendo certificati pensionistici.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, rilevando che la pretesa pensionistica era stata già integralmente soddisfatta dall’amministrazione con il provvedimento del 2004, con il quale era stato riconosciuto all’interessato il trattamento privilegiato ordinario di 4ª categoria della tabella A, a vita. Detto provvedimento risultava fondato sul verbale della Commissione medica ospedaliera di Catanzaro del 1997, sul parere favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 2001 e sul successivo verbale del 2002 che aveva accertato la dipendenza da causa di servizio delle patologie e, al contempo, un aggravamento ascrivibile a una categoria tabellare differente.
Il tribunale contabile ha escluso che la domanda potesse essere interpretata come richiesta di riconoscimento di un trattamento superiore (8ª categoria) rispetto a quello concesso (4ª categoria). L’atto introduttivo, infatti, si limitava a chiedere il riconoscimento del trattamento “in ragione della già menzionata domanda”, sulla base dei verbali e dei pareri espressamente richiamati; la stessa difesa del ricorrente aveva precisato in udienza che l’oggetto della richiesta era il trattamento riconosciuto dalla commissione medica. Ne consegue l’assenza dell’interesse ad agire, poiché la pronuncia richiesta sarebbe stata meramente riproduttiva di un diritto già acquisito.
Quanto alla domanda di pagamento dei ratei, il giudice l’ha dichiarata inammissibile perché tardiva e non provata. La domanda era da considerarsi nuova, non essendo stata formulata nel ricorso originario, che concerneva esclusivamente il riconoscimento del diritto. In ogni caso, la documentazione versata dall’INPS (dati di carattere generale INPDAP) attestava l’avvenuta corresponsione del trattamento pensionistico, sicché il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’asserito mancato pagamento.
Il giudice ha aggiunto che l’interessato potrà formulare una nuova domanda amministrativa all’INPS nella quale faccia valere, allegandone la prova, la mancata corresponsione di quanto asseritamente dovuto; la compensazione delle spese di lite è stata disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., tenuto conto dell’esito e della natura della controversia. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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