Pensione privilegiata indiretta incompatibile con la pensione in cumulo già liquidata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 95 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione di un trattamento pensionistico in regime di cumulo ex art. 1, commi 239 e 240, legge n. 228/2012, costituisce esercizio di una libera scelta dell’interessato e ha natura definitiva e irreversibile. Ne consegue che, una volta conseguita la pensione in cumulo, non può essere richiesta la commutazione dei singoli pro-rata in altra prestazione, come la pensione privilegiata indiretta di reversibilità di cui al d.P.R. n. 1092/1973, gravante sui medesimi contributi già computati, a mente dell’art. 6 d.P.R. n. 1092/1973. Il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere implica, a monte, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma tale accertamento non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla pensione privilegiata quando osti il pregresso esercizio dell’opzione per il cumulo.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un Ufficiale dell’Esercito deceduto per una patologia tumorale, impugnava la determinazione con cui l’INPS aveva respinto la domanda di pensione privilegiata indiretta di reversibilità di 1^ Categoria. Il coniuge era stato riconosciuto dal Tribunale di Sassari quale soggetto equiparato a vittima del dovere, avendo contratto l’infermità in servizio presso teatri operativi esteri, con esposizione a uranio impoverito e amianto. L’INPS resisteva eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale e, nel merito, l’avvenuta liquidazione in favore del defunto di una pensione di inabilità in cumulo, cui era seguita, per la ricorrente, la pensione ai superstiti in cumulo. Resistevano altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico dichiarava l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva, essendo la domanda diretta esclusivamente nei confronti dell’ente previdenziale.
Nel merito, il Giudice riteneva prioritario accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, osservando come il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere presupponga non solo la dipendenza da causa di servizio, ma anche la circostanza aggiuntiva che la patologia sia stata contratta in particolari condizioni ambientali e operative. Tale riconoscimento, intervenuto con sentenza del giudice ordinario, implica necessariamente, a monte, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale condizione necessaria seppur non sufficiente dell’equiparazione. Ne derivava la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia e il servizio prestato.
Cionondimeno, la domanda non poteva essere accolta, in quanto dagli atti risultava che l’Amministrazione aveva già liquidato al defunto Ufficiale una pensione di inabilità in regime di cumulo, ai sensi dell’art. 1, commi 239 e 240, legge n. 228/2012, e che alla ricorrente era stata successivamente conferita la pensione ai superstiti parimenti in cumulo. La pensione in cumulo, strumento gratuito di somma di contributi versati in gestioni diverse, è caratterizzata, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, dalla definitività e dalla inconciliabilità con la commutazione di ogni singolo pro-rata in altra prestazione pensionistica, come la pensione privilegiata di cui al d.P.R. n. 1092/1973. Una volta esercitata la scelta del cumulo, il trattamento conseguito non è più modificabile, non potendosi richiedere un ulteriore trattamento sui medesimi contributi, in applicazione dell’art. 6 d.P.R. n. 1092/1973 e del principio electa una via non datur recursus ad alteram.
Il provvedimento di reiezione dell’INPS risultava pertanto legittimo, precludendo la libera scelta dell’interessato la possibilità di valorizzare una seconda volta i contributi già conteggiati per la liquidazione dell’assegno unico. Le spese di lite venivano compensate, in ragione della natura della controversia e dell’oscillazione della giurisprudenza.
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Nota della Redazione
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