Conto delle materie per stampati a valore e inammissibilità per mancata resa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 171 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile di una Questura per la gestione dei passaporti elettronici e degli altri documenti di viaggio ha natura di conto di sole materie, non configurandosi un maneggio di denaro in capo al contabile: gli importi dovuti sono versati su conti correnti dedicati e l’agente è privo della facoltà di verificarne l’effettiva riscossione. Laddove la gestione degli stampati sia affidata a più soggetti operanti in strutture diverse, ricorre un’ipotesi di gestione complessa ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924, sicché l’amministrazione deve nominare i sub-agenti contabili, tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione da allegare a quello dell’agente principale. La mancata corredazione del conto principale con i conti degli agenti secondari ne determina l’inammissibilità, oltre che la mancata compilazione delle riscossioni e dei versamenti, la mancata relazione degli organi di controllo interno e le discordanze quantitative riscontrate.
Il Fatto
Il magistrato competente per l’esame dei conti giudiziali delle Amministrazioni Statali aventi sede in Campania depositava la relazione di irregolarità con richiesta di discussione del conto giudiziale n. 32943, reso dall’agente contabile presso la Questura di Caserta relativamente all’esercizio finanziario 2019, avente ad oggetto i passaporti elettronici e le altre tipologie di stampato a valore il cui rilascio è di pertinenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il conto si articolava in una parte relativa agli stampati a valore, con carico e scarico, e in una parte relativa alle entrate, risultata non compilata. Nel corso dell’esercizio, il rilascio dei documenti era avvenuto anche presso i Commissariati di P.S. dipendenti dalla Questura, senza che fosse stata disposta la nomina di sub-agenti contabili. L’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI aveva formulato rilievi in ordine a discordanze quantitative, alla mancata indicazione delle cause di annullamento e all’omesso rinvenimento di un verbale di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione della natura del conto. Richiamato l’art. 5 della legge n. 1185/1967, che individua le Questure quali organi funzionalmente dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri per il rilascio dei passaporti, osserva che gli uffici competenti non provvedono direttamente alla riscossione dei corrispettivi, essendo il pagamento effettuato mediante versamento su conti correnti dedicati. Il contabile è onerato unicamente della verifica dell’avvenuto versamento, ma non ha la materiale disponibilità delle somme. Esclude pertanto la configurabilità di un maneggio di denaro, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale richiamato, pur nella consapevolezza dei recenti orientamenti che ampliano la nozione di “maneggio di danaro pubblico” alle gestioni dematerializzate: tale ampliamento postula pur sempre che il contabile possieda la facoltà di verificare l’effettiva ed esatta entità dei pagamenti, facoltà che nella specie non ricorre. Il conto è quindi un conto di sole materie e non può ritenersi parzialmente compilato.
Quanto alla gestione complessa, il Collegio rileva che gli stampati a valore sono stati affidati a più soggetti operanti in strutture diverse, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla nomina di sub-agenti contabili ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924. La mancata nomina ha reso radicalmente incompleta la rendicontazione, non essendo possibile ricostruire interamente la gestione senza i conti degli agenti secondari operanti presso i Commissariati, che materialmente provvedevano alla stampa, alla consegna e all’annullamento dei passaporti.
Il Collegio dichiara, pertanto, l’inammissibilità del conto depositato, stante la sua evidente parziarietà. Non ritiene di poter disporre alcuna istruttoria integrativa, come invece avvenuto per altra annualità, difettando qualsivoglia produzione documentale da parte del contabile e non essendo le sue dichiarazioni sufficienti a dissipare le criticità indicate nella relazione di irregolarità e nella verifica dell’Ufficio Centrale di Bilancio, che devono intendersi confermate. Trattandosi di pronuncia in rito, non vi è luogo per una pronuncia di addebito in capo al contabile.
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Nota della Redazione
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