Riscatto oneroso del servizio militare per l’ex-militare, senza limite di qualifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 99 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione contributiva per il servizio militare prestato sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, ossia la prestazione del servizio, e non richiede che l’interessato sia ancora in servizio al momento della domanda. La facoltà di riscatto oneroso ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 è una mera modalità di esercizio di un diritto già acquisito, non soggetta a termini di decadenza in assenza di espressa previsione normativa. Il beneficio è riconosciuto a chiunque abbia prestato il servizio, senza che rilevi la successiva cessazione dal servizio militare, a meno che una norma non lo escluda espressamente.
Il Fatto
Un ex ufficiale della Guardia di Finanza, collocato in congedo prima di maturare il diritto a pensione, presentava all’INPS domanda di riscatto oneroso della maggiorazione di un quinto del servizio militare prestato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997. L’INPS rigettava l’istanza, sostenendo che la facoltà di riscatto non fosse esercitabile da soggetti non più in servizio. Il ricorrente adiva la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Istituto all’adozione del relativo provvedimento.
L’INPS si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile, poiché la controversia avrebbe inciso su una futura pensione a carico della gestione privata. Nel merito, contestava l’applicabilità del beneficio agli ex militari e la trasferibilità delle maggiorazioni alla gestione privata, sollevando altresì l’eccezione di prescrizione del diritto.
La Motivazione della Corte
La Sezione lombarda respinge l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. La tesi dell’Istituto, fondata sulla necessità di un’incidenza “concreta” della pretesa su una pensione a carico dello Stato, non è condivisibile. La destinazione della posizione giuridica a influire sul diritto a pensione, che si declina tenendo conto dell’ultimo servizio prestato, può configurarsi con certezza solo quando la pretesa è successiva al collocamento a riposo. Nel caso di specie, la domanda è stata proposta dopo la cessazione dal servizio ma la posizione assicurativa è stata costituita presso la gestione privata, circostanza che non esclude la giurisdizione contabile.
Nel merito, la Corte chiarisce che il diritto alla maggiorazione contributiva sorge con la prestazione del servizio, mentre la domanda di riscatto rappresenta solo una modalità di esercizio di un diritto già acquisito. La possibilità di avvalersi del beneficio è subordinata esclusivamente a due condizioni: che il periodo non abbia già dato luogo a maggiorazioni e che non sia stato maturato il limite massimo di cinque anni di aumenti previsto dalla legge. Nessuna norma subordina l’esercizio della facoltà alla permanenza della qualifica di militare.
La circostanza che il ricorrente sia un ex militare non è ostativa: non si configura né l’estensione di un beneficio riservato al personale in servizio né il riconoscimento automatico della supervalutazione, ma la possibilità di esercitare a proprie spese il riscatto oneroso di periodi effettivamente prestati e ritenuti dal legislatore meritevoli di supervalutazione. La giurisprudenza contabile citata conferma che, in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, non si può restringere l’applicazione del beneficio a chi, avendo prestato i servizi, abbia poi mutato qualifica.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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