Omessa rendicontazione e spese non autorizzate fondano responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 105 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti agevolati, la destinazione dei contributi erogati a spese non contemplate nel programma di cui alla domanda, senza aver preventivamente conseguito l’autorizzazione dell’ente erogante, integra violazione degli obblighi del destinatario finale ai sensi dell’art. 6 dell’allegato 3 al bando e frustra le finalità pubbliche sottese alla concessione. La mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa, impedendo i controlli sull’effettivo impiego delle risorse, comprova ex se la dannosità della condotta, in forza del principio di necessaria documentazione della spesa. La tardiva e parziale produzione in giudizio di fatture di acquisto non vale a supplire all’inadempimento degli obblighi di rendicontazione, né a dimostrare l’effettiva e corretta destinazione dei beni. La cessazione anticipata dell’attività imprenditoriale rispetto al termine minimo di mantenimento previsto dal bando non può essere scriminata dalle difficoltà economiche o di mercato, costituendo elemento sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche. La successiva dichiarazione di fallimento, intervenuta dopo la scadenza dei termini per l’ultimazione del progetto e la rendicontazione, non attenua la responsabilità, ove la violazione degli obblighi si sia verificata in un momento precedente.
Il Fatto
La Procura regionale per il Piemonte aveva convenuto in giudizio la società beneficiaria di un finanziamento agevolato e i suoi amministratori, tra cui l’odierno appellante, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale subito dalla Regione e dalla sua finanziaria. La domanda traeva origine dalla revoca totale dell’agevolazione, disposta per la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa e per il fallimento della società intervenuto prima del termine minimo di mantenimento dell’attività previsto dal bando.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando la società, in persona del curatore, e l’amministratore, in solido tra loro, al risarcimento del danno. Avverso tale decisione proponeva appello l’amministratore, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave e del dolo, l’inesigibilità di una condotta diversa in ragione della crisi pandemica e l’assenza di qualsiasi sviamento dei fondi, documentalmente destinati all’acquisto di beni per la realizzazione del progetto.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello contabile ha rigettato il gravame, ritenendo sussistenti tutti gli elementi della responsabilità erariale. Quanto all’elemento oggettivo, ha rilevato che la società, dopo aver ottenuto il finanziamento, aveva richiesto una variazione del piano degli acquisti e una proroga senza fornire i chiarimenti e le integrazioni documentali richiesti dall’ente erogante, e aveva omesso di presentare qualsivoglia rendicontazione finale delle spese, né nei termini né successivamente ai solleciti.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui la mancata puntuale allegazione della spesa effettuata con provviste pubbliche comprova ex se la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr. C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152). Ha inoltre escluso che la produzione in giudizio delle fatture di acquisto potesse valere a supplire all’inadempimento degli obblighi di controllo, rilevando come la documentazione versata, risalente a oltre un anno e otto mesi prima della richiesta di variazione, dimostrasse l’acquisto di beni per un importo superiore a quello programmato da un fornitore e nessun acquisto dall’altro fornitore indicato nel piano, senza la preventiva autorizzazione dell’ente erogante, in violazione dell’art. 6, lett. d), dell’allegato 3 al bando.
Quanto alla cessazione anticipata dell’attività, la Corte ha richiamato il proprio costante orientamento per cui le difficoltà economiche e di mercato non possono scriminare le condotte di chi viola volontariamente le clausole basilari del bando (cfr. Corte conti, Sez. II appello, n. 326 del 2023 e n. 195 del 2023), essendo la cessazione anticipata elemento sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche. Ha infine evidenziato che, nel caso di specie, le violazioni si erano verificate anteriormente alla dichiarazione di fallimento, essendo già scaduti i termini per l’ultimazione del progetto e per la rendicontazione.
In ordine all’elemento soggettivo, la Corte ha desunto il carattere doloso della condotta dalla ricostruzione cronologica degli eventi: la presentazione tardiva della richiesta di variazione e proroga, l’omesso riscontro alle istanze istruttorie, il tentativo di dimostrare una asserita impossibilità ad ottemperare attraverso il ricorso alla procedura fallimentare. Tali elementi hanno evidenziato la piena consapevolezza dell’amministratore del pregiudizio economico che sarebbe derivato all’amministrazione per la frustrazione delle finalità del contributo. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese.
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Nota della Redazione
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