Prescrizione erariale occultamento doloso: dies a quo da conoscibilità amministrazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 96 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come modificato dalla l. n. 1/2026, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne siano venute a conoscenza, salvo che ricorra un occultamento doloso, realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, nel qual caso il termine decorre dalla data della scoperta. L’occultamento doloso non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris consistente in atti specificamente volti a celare il danno. La prescrizione decorre dal momento in cui il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile dall’amministrazione danneggiata secondo l’ordinaria diligenza, potendo tale conoscibilità desumersi anche dalla documentazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del dipendente.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un dirigente medico delle strutture complesse di radioterapia, per aver posto in essere una condotta fraudolenta volta a mascherare un illegittimo assenteismo prolungato dai reparti ospedalieri. L’azione erariale era stata avviata a seguito della comunicazione della Guardia di finanza del 5 dicembre 2016, che aveva evidenziato un ingente danno consistito nella percezione della retribuzione a fronte della mancata prestazione lavorativa. Il giudice di primo grado aveva condannato il dirigente al pagamento di una somma complessiva, comprendente il danno patrimoniale, il danno da disservizio e il danno all’immagine, rigettando l’eccezione di prescrizione e ritenendo integrata l’ipotesi dell’occultamento doloso.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame, riformando la sentenza di primo grado con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale. Ha precisato che la l. n. 1/2026, applicabile anche ai giudizi pendenti, ha recepito il criterio della conoscibilità oggettiva dell’illecito, ancorando il dies a quo della prescrizione al momento in cui il danno si è manifestato all’esterno divenendo obiettivamente percepibile dall’amministrazione danneggiata, in conformità al principio generale di cui all’art. 2935 c.c..
Quanto all’occultamento doloso, la Corte ha escluso che esso possa coincidere con la mera commissione dolosa del fatto dannoso, richiedendosi una condotta ulteriore e specificamente diretta a celare il nocumento. Nel caso di specie, pur essendo emerse condotte fraudolente quali timbrature effettuate da terzi e certificati medici irregolari, la Corte ha ritenuto che l’amministrazione avesse acquisito la conoscibilità delle irregolarità già in epoca anteriore alla segnalazione della Guardia di finanza, in ragione dei molteplici procedimenti disciplinari avviati nei confronti del dipendente.
In particolare, la Corte ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data di ciascuna contestazione disciplinare e di avvio del relativo procedimento, essendo da quel momento l’amministrazione in grado di percepire l’illegittimità delle assenze. Ha pertanto dichiarato prescritti i fatti antecedenti al 19 aprile 2016, tenuto conto della sospensione del termine di 176 giorni prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, mentre ha confermato la condanna per il periodo successivo, quantificando equitativamente il danno patrimoniale residuo.
Con riferimento al danno all’immagine, la Corte ha escluso qualsivoglia pregiudizialità tra il giudizio contabile e quello penale o civile, affermando che l’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 configura una fattispecie speciale e autonoma di responsabilità, che prescinde dall’accertamento con sentenza definitiva della ricorrenza di reati contro la pubblica amministrazione. Ha altresì escluso la sospensione del processo ai sensi dell’art. 106 c.g.c., non ricorrendo i presupposti della pregiudizialità tecnica.
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Nota della Redazione
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