In house e amministratore rispondono per danno erariale da mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 20 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da mancata entrata, il dies a quo della prescrizione quinquennale non coincide con il momento in cui l’ente creditore avrebbe avuto titolo a introitare le somme, né con la data del comportamento omissivo, ma con il momento in cui il danno si esteriorizza e diviene obiettivamente percepibile, ossia quando il credito si rivela definitivamente inesigibile. La società in house concessionaria della riscossione di tributi comunali riveste la qualità di agente contabile ed è tenuta all’obbligo inderogabile di riversamento integrale delle somme riscosse, senza che possa trovare applicazione il meccanismo civilistico della compensazione con i crediti vantati verso l’ente. L’amministratore e legale rappresentante della società, già condannato in via definitiva per peculato, risponde in solido con la società del danno erariale cagionato all’ente locale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria citava in giudizio una società in house interamente partecipata da un Comune, in fallimento, e il suo amministratore e liquidatore, nonché, in via sussidiaria, tre amministratori e funzionari dell’ente locale, per il danno erariale derivante dal mancato riversamento, nel triennio 2014-2016, delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. La società, quale concessionaria del servizio, aveva trattenuto le somme, confluite nel proprio patrimonio indistinto e utilizzate per la gestione corrente, omettendo i versamenti trimestrali alla tesoreria comunale previsti dal contratto di servizio. Il legale rappresentante era stato condannato in via definitiva per il delitto di peculato, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, per essersi appropriato delle somme riscosse per conto del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, rigettandola. In materia di danno da mancata entrata, ha precisato che il termine prescrizionale decorre non dalla scadenza dell’obbligo di riversamento trimestrale, ma dal momento in cui la prestazione del debitore diviene inesigibile e il credito si perde definitivamente. Nel caso di specie, tale momento è stato individuato nella data di esecutività dello stato passivo fallimentare, quando è emersa l’incapienza del patrimonio della società fallita rispetto alla massa creditoria.
Quanto al merito, la Corte ha affermato la responsabilità solidale della società concessionaria e del suo amministratore per l’intero importo di euro 936.597,24, oltre accessori. La società rivestiva la qualità di agente contabile di diritto, essendo incaricata della riscossione di imposte comunali ai sensi dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, con il conseguente obbligo inderogabile di riversamento integrale delle somme introitate.
Il Collegio ha escluso che la clausola contrattuale che attribuiva al Comune la facoltà di compensazione potesse legittimare la mancata effettuazione dei versamenti, trattandosi di una mera garanzia a favore dell’ente, inidonea a configurare in capo alla concessionaria un diritto di ritenzione delle somme di spettanza pubblica. La condotta appropriativa, accertata in sede penale con sentenza irrevocabile, ha integrato gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, inclusa la colpa grave e il dolo.
Con riguardo alla posizione dell’amministratore, la Corte ha richiamato il principio per cui le persone fisiche organicamente collegate alla persona giuridica rispondono del danno erariale quando abbiano cagionato materialmente il pregiudizio, essendo il rapporto di servizio configurabile ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016. La sentenza penale di assoluzione per i reati di bancarotta è stata ritenuta inconferente, riguardando imputazioni diverse da quella di peculato, oggetto di accertamento definitivo.
La pronuncia è non definitiva: la posizione dei tre convenuti in via sussidiaria, chiamati a rispondere a titolo di colpa grave, è stata separata, disponendo approfondimenti istruttori con separata ordinanza.
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Nota della Redazione
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