Irregolarità del conto dell’economo: irrilevanza di prassi interne e assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 156 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali, al fine di verificare la corretta gestione del denaro e dei beni pubblici. Ne deriva che l’assenza di ammanchi e la conformità dell’operato dell’agente alle prassi amministrative interne o alle istruzioni operative dell’ente non escludono la declaratoria di irregolarità del conto, laddove questo non sia idoneo a rappresentare in modo chiaro, certo e continuativo i risultati della gestione, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che non può costituire mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione. Il conto deve essere intellegibile e compilato secondo criteri coerenti, senza commistioni tra gestioni diverse, come quella economale e quella delle riscossioni, e senza includere fatti estranei alla gestione rendicontata. Il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non dalla data di presentazione all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale reso dall’agente contabile, quale economo di un Istituto Zooprofilattico, per l’ultima gestione della cassa economale, relativa al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019. Il magistrato istruttore, all’esito dell’attività istruttoria, rilevava plurime irregolarità: la compilazione del conto secondo due schemi non coerenti tra loro (uno per cassa e uno per competenza), l’omessa annotazione del versamento iniziale del fondo, l’inclusione nella gestione economale di fatti estranei (riscossioni e valori bollati) e il mancato rispetto delle formalità previste per il passaggio di consegne. L’agente contabile eccepiva la prescrizione del giudizio e chiedeva la declaratoria di regolarità del conto, evidenziando l’assenza di ammanchi e la conformità del proprio operato alle istruzioni operative regionali e alle prassi dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio di conto, rilevando che il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non dal deposito presso l’Amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che il termine non era ancora decorso alla data di deposito della relazione di irregolarità.
Nel merito, il Collegio ha affermato che l’assenza di ammanchi e il rispetto delle prassi interne non sono elementi sufficienti per escludere l’irregolarità del conto. Il giudizio di conto, infatti, non ha ad oggetto l’operato dell’agente ma la verifica della regolarità della gestione, che deve emergere dal conto stesso attraverso una rappresentazione chiara e intellegibile dei fatti di gestione, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può legittimare deroghe all’obbligo di rendicontazione.
La Corte ha quindi accertato la sussistenza di plurime irregolarità. Il conto, composto da due schemi redatti con criteri diversi, difetta di intellegibilità, rendendo possibile la ricostruzione della gestione solo attraverso il raffronto tra i due modelli, che risultano comunque non coerentemente compilati rispetto al criterio utilizzato. È inoltre omessa l’annotazione del versamento iniziale del fondo e risultano inclusi nella gestione economale i rimborsi di spese relative alla gestione precedente.
Ulteriori profili di irregolarità derivano dalla commistione tra la gestione economale e quella delle riscossioni, confluite nello stesso conto corrente, e dalla ricomprensione nella stessa gestione dei valori bollati, che avrebbero dovuto formare oggetto di un autonomo conto giudiziale. Il passaggio di consegne è avvenuto, infine, in violazione dell’art. 182, comma 2, del R.D. n. 827/1924, non essendo previsto l’intervento di un funzionario dell’ente, adempimento che non costituisce mera formalità, ma garanzia di correttezza dei dati e tutela per entrambi gli agenti coinvolti.
La Corte ha infine precisato che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione. In ragione delle irregolarità accertate, il Collegio ha dichiarato irregolare il conto e non ha ammesso l’agente a discarico, pur in assenza di ammanchi, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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