Esenzione IRPEF vittime del dovere estesa alle pensioni dei superstiti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 113 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, inclusi i trattamenti pensionistici di natura ordinaria, e non soltanto a quelli di privilegio. I riferimenti normativi contenuti nella disposizione (legge n. 466/1980, legge n. 302/1990, art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005) individuano i destinatari dell’estensione del beneficio e non già specifiche tipologie di trattamenti pensionistici, atteso che dette norme delineano la nozione di “vittime del dovere” e di soggetti “equiparati”.
Il Fatto
Le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlia di un soggetto deceduto a causa di patologie oncologiche contratte in territori contaminati, agivano in giudizio contro l’INPS per ottenere l’applicazione dell’esenzione IRPEF sulla pensione di reversibilità, nonché la restituzione delle imposte versate. Il loro congiunto era stato riconosciuto “vittima del dovere” con provvedimenti del Ministero della Difesa.
L’INPS aveva negato l’esenzione, ritenendo che la disciplina richiamata la riconoscesse esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status, e non anche alle pensioni di natura ordinaria come quella di reversibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente preso atto della rinuncia da parte dell’INPS alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, originariamente formulata ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c.
Nel merito, il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il disposto dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi previsti dall’art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004.
La decisione si fonda sul combinato disposto tra la suddetta disposizione e l’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, che definisce i soggetti qualificabili come vittime del dovere e quelli ad essi equiparati. Da tale coordinamento normativo deriva che le vittime del dovere e, in caso di loro decesso, i familiari superstiti sono destinatari dell’esenzione fiscale, la quale si estende ai trattamenti pensionistici in godimento.
La Corte ha aderito a un indirizzo giurisprudenziale consolidato, valorizzando la sentenza della Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 15023/2024, secondo cui i riferimenti contenuti nella legge n. 466/1980, nella legge n. 302/1990 e nell’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 devono intendersi quali norme che individuano i destinatari dell’estensione del beneficio e non i trattamenti pensionistici, non prevedendo alcun trattamento ma delineando la nozione di “vittime del dovere”.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha dichiarato il diritto delle ricorrenti all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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