Rito abbreviato e definizione del giudizio di responsabilità amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 47 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, accertato il tempestivo e regolare versamento della somma dovuta, dichiara definito il giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c., in esito all’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto. L’ammissione al rito presuppone il concorde parere del pubblico ministero e determina la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata. La definizione in rito abbreviato non incide sulla liquidazione delle spese di giudizio, che restano a carico della parte convenuta.
Il Fatto
La procura regionale aveva agito in giudizio nei confronti di un medico specialista in ginecologia, in servizio presso un’azienda sanitaria locale, per ottenere la condanna al risarcimento del danno erariale indiretto, quantificato in una somma superiore a ventisettemila euro. La convenuta, costituendosi, aveva chiesto l’accesso al rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., offrendosi di versare la metà della pretesa azionata.
Il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole, ritenendo la somma congrua e rispondente alla finalità deflattiva dell’istituto. La sezione, con decreto, aveva accolto l’istanza e determinato l’importo complessivo da versare, comprensivo di rivalutazione monetaria. La somma era stata successivamente accreditata all’azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 130 c.g.c., rilevando che il convenuto, previa acquisizione del concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, la richiesta di rito abbreviato. L’istituto consente la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata con l’atto di citazione.
Nel caso di specie, l’istanza era stata accolta e la somma era stata determinata nel rispetto del nuovo quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 7/2026. La sezione ha quindi verificato l’avvenuto pagamento, riscontrando la regolarità dell’accredito effettuato per conto della convenuta e l’emissione del conseguente ordinativo di incasso da parte dell’amministrazione danneggiata.
Accertati la tempestività e la regolarità del versamento, la Corte ha dichiarato definito il giudizio ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, c.g.c. La pronuncia di definizione ha natura satisfattiva dell’interesse erariale, realizzando l’incameramento immediato delle somme e la chiusura del procedimento senza necessità di accertare nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
La Corte ha infine posto le spese del procedimento a carico della parte convenuta, liquidandole nel dispositivo, conformemente alla regola per cui l’accesso al rito abbreviato non esonera dal pagamento delle spese di giustizia.
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Nota della Redazione
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