Accertamento del nesso causale nel danno erariale per probabilità prevalente (Corte dei Conti Sez. II App. n. 99 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, il nesso di causalità tra la condotta del pubblico amministratore e l’evento di danno deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, che governa la valutazione eziologica nel giudizio contabile. Tale accertamento, improntato alla logica della causalità adeguata, richiede che l’evento sia la conseguenza normale e probabile della condotta illecita, verificata alla stregua degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dell’esclusione di possibili cause alternative. Ne consegue che il danno derivante da sopravvenienze normative o da nuovi atti di programmazione generale, che avrebbero imposto l’adeguamento del progetto anche in assenza della condotta omissiva, non è eziologicamente collegato alla violazione dell’obbligo di astensione. Il pubblico ministero contabile è onerato della prova della condotta, dell’evento e del nesso causale, che può essere ricostruito anche tramite presunzioni, purché idonee a convincere l’organo giudicante dell’elevata probabilità che il danno sia derivazione ordinaria del comportamento del soggetto responsabile.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un consigliere comunale, al quale era stato contestato di non essersi astenuto, pur versando in una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 65 della L.R. n. 2/2018, nelle sedute consiliari in cui il Comune aveva adottato, in via preliminare e definitiva, la variante 2018 al Piano regolatore generale. Le delibere erano state annullate in autotutela e l’ente aveva dovuto riproporre la variante, sostenendo costi aggiuntivi per la nuova pianificazione e per la pubblicazione.
Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda, limitando la condanna al costo dell’annullamento in autotutela, escludendo il nesso causale per le altre voci di danno. La Procura aveva proposto appello, sostenendo l’errore nella valutazione del nesso causale rispetto ai costi di pianificazione della nuova variante e a quelli di pubblicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Richiamato il consolidato orientamento per cui il nesso di causalità nell’illecito erariale va ricostruito alla stregua di una causalità materiale improntata al canone del più probabile che non, la Corte ha evidenziato che l’accertamento va compiuto in concreto, valorizzando gli elementi di conferma nel quadro probatorio complessivo.
Quanto ai costi di pianificazione, la Corte ha rilevato che la necessità di nuove attività tecniche era derivata dall’approvazione da parte della Giunta provinciale della Carta della Pericolosità e della Carta di Sintesi della Pericolosità, avvenuta dopo le sedute consiliari viziate. Tali sopravvenienze avevano imposto l’adeguamento degli elaborati progettuali e, pertanto, risultavano eziologicamente interrotte rispetto alla condotta del consigliere. Anche nell’ipotesi in cui lo stesso si fosse astenuto, il procedimento sarebbe comunque stato soggetto a un significativo slittamento, rendendo necessari quegli stessi adeguamenti al mutato quadro normativo.
Parimenti, per le spese di pubblicazione, la Corte ha osservato che, secondo l’art. 37 della L.P. n. 15/2015, tali oneri erano dovuti in ogni caso nell’ambito del nuovo iter di adozione della variante, vigente la nuova disciplina provinciale. Anche tali costi, quindi, non erano riconducibili alla condotta omissiva del consigliere. La Corte ha compensato le spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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