Danno erariale da bonifici fittizi e prescrizione dalla scoperta per occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 213 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, determina la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dalla data della scoperta del fatto dannoso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, della legge n. 1/2026. La sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale non è dovuta, difettando un rapporto di pregiudizialità-dipendenza; il giudice contabile procede ad autonomo accertamento dei fatti. Il danno da disservizio, ove provato nella sua effettiva consistenza, è risarcibile anche in via equitativa. In sede di esecuzione, l’Amministrazione deve detrarre dall’importo risarcitorio le somme oggetto di confisca penale, per evitare una duplicazione satisfattiva contraria all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio una dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile di un Consorzio per lo Sviluppo Industriale, ente pubblico economico, per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale. Alla dipendente, unica abilitata a operare sul conto corrente dell’ente e titolare delle relative credenziali, è stato contestato di aver disposto, dal 2016 al 2025, n. 744 bonifici formalmente intestati a creditori del Consorzio ma accreditati su conti correnti a lei riconducibili, distraendo così somme per circa un milione e mezzo di euro. L’illecito è emerso a seguito della segnalazione dell’istituto di credito e delle denunce presentate dalla Commissaria Liquidatrice e dal Revisore dei conti nel corso del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso l’istanza di sospensione del giudizio per la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, rilevando che, ai sensi degli artt. 651 e ss. c.p.p., il principio di autonomia e separatezza tra giudizio penale e contabile impedisce di configurare un rapporto di pregiudizialità necessaria, salvo l’ipotesi di effettiva coincidenza dei fatti che, nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’arresto del processo.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha applicato la novella di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, che fa decorrere il termine quinquennale, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. La condotta della convenuta, caratterizzata dall’uso di beneficiari fittizi e dall’accredito su conti a lei intestati, è stata ritenuta espressamente idonea a integrare l’occultamento doloso, con conseguente tempestività dell’azione, essendo l’invito a dedurre stato notificato nel novembre 2025, successivamente alla scoperta dell’ammanco.
Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta dolosa e sistematica di distrazione, il nesso di causalità diretto e il danno patrimoniale concreto, rideterminandone l’ammontare. Accogliendo parzialmente le deduzioni difensive, ha defalcato l’importo di € 2.000,00 riferito a un bonifico duplicato nelle tabelle della Procura, escludendo invece la duplicazione del bonifico di € 3.000,00, confluito su due conti distinti.
Il Collegio ha inoltre riconosciuto la risarcibilità del danno da disservizio, ancorandolo a elementi concreti quali l’impossibilità per l’ente, già in gestione liquidatoria, di far fronte ai pagamenti e la necessità di sostenere costi per attività straordinarie di verifica e riorganizzazione, quantificandolo equitativamente in € 15.000,00, in luogo dei € 50.000,00 richiesti.
Da ultimo, in relazione all’eccezione di duplicazione tra confisca penale e risarcimento, il Collegio, richiamando la sentenza della Corte EDU, causa Florio e Bassignana c. Italia del 5 febbraio 2026, ha precisato che, allo stato, non essendo intervenuta alcuna confisca, non sussiste duplicazione. Ha però imposto all’Amministrazione, in sede esecutiva, di detrarre dall’importo dovuto le somme eventualmente confiscate dal giudice penale, per non incorrere nella violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Ha infine escluso l’applicazione del potere di riduzione dell’addebito ex art. 52 R.D. n. 1214/1934, in ragione della gravità e della sistematicità della condotta.
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Nota della Redazione
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