Causa di servizio e pensione privilegiata: delimitata la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 134 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di trattamento patrimoniale attinente al rapporto d’impiego, sicché il giudice contabile deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione su tale capo. La domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, proposta anche prima della cessazione dal servizio e in assenza di domanda amministrativa, è ammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., ma il giudizio di merito resta limitato alla verifica del nesso causale, senza che possa essere riconosciuto il trattamento pensionistico. L’infermità artrosica, in assenza di eventi traumatici o di mansioni usuranti specifiche, non può essere considerata dipendente da causa di servizio efficiente e determinante ex art. 64 d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito Italiano, in servizio, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “artrosi cervicale, dorsale e lombosacrale”. Nel ricorso, depositato nel giugno 2024, l’interessato ha chiesto sia l’accertamento della causa di servizio sia il riconoscimento dell’equo indennizzo. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione su quest’ultima domanda e l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell’istanza amministrativa di pensione privilegiata, essendo il ricorrente stato collocato in pensione solo nell’ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha respinto l’eccezione di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, osservando che il CVCS si limita a rendere un parere endoprocedimentale e che il diniego è imputabile esclusivamente al Ministero della Difesa quale ex datore di lavoro. Ha inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo, richiamando il principio per cui l’accertamento della causa di servizio dinanzi alla Corte dei conti non ha incidenza sul diverso trattamento patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.
Quanto all’ammissibilità, il Giudice ha applicato il principio espresso dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 12/2023/QM, secondo cui è proponibile il ricorso per l’accertamento della causa di servizio anche senza previa domanda amministrativa, purché la pensione privilegiata sia prospettata come bene della vita ambito. Ha pertanto limitato il thema decidendum alla sola verifica del nesso causale tra l’infermità e il servizio prestato.
Nel merito, il Giudice ha condiviso le valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha escluso l’esistenza di eventi traumatici o di fattori usuranti in grado di giustificare l’insorgenza della patologia. Ha rilevato che l’attività svolta era prevalentemente impiegatizia e che il peso movimentato era contenuto, senza esposizione a vibrazioni. Ha pertanto concluso che non sussistono i presupposti per la dipendenza da causa di servizio, rigettando il ricorso e compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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