Omessa dichiarazione reddito coniuge e patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. 7 n. 1528 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, rilevanti ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, potendo configurarsi anche il dolo eventuale; è esclusa unicamente la responsabilità per colpa. La deduzione con cui si contesta l’erronea individuazione dell’anno di imposta cui fare riferimento per la verifica dei limiti reddituali è inammissibile per genericità se il ricorrente non allega di aver percepito, nell’anno ritenuto corretto, redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Castrovillari ha condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per aver reso false dichiarazioni in sede di domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla insussistenza del reato per carenza dell’elemento soggettivo e alla necessità di fare riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2017 e non a quella del 2018. Con il secondo motivo ha invece lamentato la violazione di legge in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la doglianza relativa alla individuazione della dichiarazione dei redditi di riferimento è del tutto generica. Il ricorrente, infatti, non ha mai allegato di aver percepito, nell’anno di imposta che assume come corretto, redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge per l’ammissione al beneficio.
In ordine all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, o anche dal dolo eventuale, restando esclusa solo la responsabilità per colpa (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129).
I giudici di merito hanno esaurientemente argomentato che l’imputato ha omesso di indicare l’effettivo importo del reddito familiare, in larga misura maggiore rispetto a quello dichiarato, a causa della totale omissione dei redditi del coniuge: la dichiarazione riportava un reddito di euro 3.058,40 anziché euro 15.585,00. La Corte ha ritenuto logicamente fondata l’argomentazione secondo cui il reddito del coniuge, superiore a undicimila euro, non poteva essere ignorato dal ricorrente, rientrando nella sua sfera di conoscenza.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione resa dai giudici di merito non è manifestamente illogica ed è rispettosa della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo motivazionale è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o alla gravità del reato, essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale. Nel caso di specie, la pena finale è ampiamente al di sotto del medio edittale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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