Furto e riciclaggio: onere di specificità nel ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 3137 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di riserva di cui all’art. 648 cod. pen. non opera in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione della cosa come esito diretto e immediato del furto, piuttosto che come ricezione di cose illecite. L’evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata da ulteriori elementi indicativi della riconducibilità “non mediata” della detenzione stessa al furto. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua, omettendo un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Taranto che ne aveva confermato la condanna per il reato di riciclaggio. Con il primo motivo di ricorso, la difesa contestava il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto. Con il secondo motivo, si doleva dell’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso privo di specificità e solo apparente, in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Il ricorrente, infatti, aveva omesso un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione impugnata.
Nel merito della questione, la Corte ha ribadito il principio costante nella giurisprudenza di legittimità secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come ricezione di cose illecite. L’evidenza della detenzione, per essere elevata ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla sussistenza di ulteriori elementi indicativi della riconducibilità immediata della detenzione al furto, potendo fra questi ricomprendersi anche le indicazioni circostanziate e attendibili provenienti dall’imputato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza, evidenziando che la recidiva era stata esclusa già dal giudice di primo grado e che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sia il diniego delle attenuanti generiche sia la dosimetria della pena. La determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e alla continuazione, rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo in caso di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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