Presunzione relativa di esigenze cautelari e onere argomentativo del giudice (Cass. pen. Sez. 1 n. 3808 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, per i delitti in relazione ai quali l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, l’onere argomentativo del giudice risulta attenuato. Non è richiesta una dimostrazione positiva dell’attualità e concretezza dei pericula libertatis, ma soltanto l’apprezzamento delle eventuali ragioni di esclusione, allegate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, idonee a superare nel caso concreto l’effetto della presunzione. Ne consegue che l’assenza di vizi del titolo genetico, motivato con riferimento alla particolare gravità delle condotte, non impedisce al Tribunale del riesame, investito delle doglianze difensive, di integrare la motivazione in punto di esigenze cautelari. È invece inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che non si confronti con la struttura presuntiva del ragionamento giustificativo adottato dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva confermato nei confronti di un indagato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravato dall’agevolazione mafiosa. La difesa aveva impugnato il titolo cautelare limitando le doglianze alle sole esigenze cautelari, deducendo la nullità dell’ordinanza genetica per assenza di una autonoma e individualizzata valutazione dei pericula libertatis da parte del GIP, che sarebbe stata formulata in termini cumulativi e generalizzati.
Il Tribunale, nel confermare la misura, aveva integrato la motivazione valorizzando elementi fattuali specifici, quali il crescente grado di autonomia decisionale e gestorio assunto dall’indagato e la sua capacità di rapportarsi con soggetti appartenenti a contesti di criminalità organizzata. Avverso tale decisione, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, ribadendo il vizio di motivazione dell’ordinanza genetica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, rilevando come il reato contestato fosse assistito dalla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, peraltro aggravato dal finalismo mafioso.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha precisato che tale meccanismo determina una vera e propria inversione dei poli del ragionamento giustificativo. Il giudice che applica o conferma la misura non ha l’onere di dimostrare positivamente la ricorrenza dei pericula libertatis, ma è tenuto solo a valutare le eventuali ragioni di esclusione che emergano dagli atti o che siano state dedotte dalla parte. Il riferimento, contenuto nel titolo cautelare, alla particolare gravità delle condotte è stato ritenuto idoneo a soddisfare l’onere motivazionale richiesto in questa fase.
La Corte ha poi chiarito che l’eventuale sviluppo argomentativo operato dal Tribunale del riesame, sollecitato dalle allegazioni difensive, non integra una illegittima integrazione postuma di una motivazione carente, ma rappresenta la naturale conseguenza dell’ampliamento della piattaforma cognitiva che caratterizza il giudizio di riesame. In assenza di vizi del titolo genetico, pertanto, il giudice dell’impugnazione può legittimamente approfondire le ragioni a sostegno della misura.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto la difesa non aveva contestato la struttura presuntiva del ragionamento del giudice di merito, limitandosi a reiterare la doglianza relativa alla pretesa natura cumulativa della motivazione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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