Doppia conforme e limiti del travisamento della prova nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 1 n. 7228 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di c.d. doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo quando si rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado; il travisamento del fatto non è, invece, motivo ammissibile. Il travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della condanna, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. L’assenza di movente è irrilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità quando sussista comunque la prova dell’attribuibilità dell’azione all’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro nei confronti dell’imputato per tentato omicidio in concorso, violazione della normativa in materia di armi, ricettazione e illecita detenzione di cartucce. La vittima, la sera del 15 marzo 2020, era stata raggiunta da tre colpi di fucile a pallettoni mentre transitava a bordo del proprio veicolo. Le indagini avevano portato al sequestro di un fucile semiautomatico calibro 12, custodito nell’ovile principale dei fratelli, e al rinvenimento di un bossolo esploso da quell’arma nel punto indicato dalla persona offesa come origine degli spari. Il coimputato, fratello del ricorrente, era stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il travisamento del fatto. In presenza di una doppia conforme, il travisamento della prova può essere dedotto solo se il dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado, circostanza non ricorrente nel caso di specie, poiché nessuna istruttoria era stata svolta in appello. Il ricorrente, in realtà, invocava un’inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, prospettando un travisamento del fatto, non della prova.
La Corte ha poi escluso vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione. Le convergenti sentenze di merito avevano valutato con rigore l’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano corroborate dagli esiti delle intercettazioni ambientali, dalla testimonianza dei Mula, ritenuta reticente ma confermativa del nucleo essenziale del racconto, e dagli accertamenti tecnici. In particolare, era emerso che il ricorrente, nel corso della perquisizione, aveva condotto i militari presso un ovile diverso da quello principale, ove dormiva ogni notte, consentendo al fratello di tentare di disfarsi delle armi ivi custodite: condotta valutata come strumentale e sintomatica della riferibilità delle armi al ricorrente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione con cui i giudici di merito avevano attribuito maggiore valenza probatoria alla conversazione intercettata tra la vittima e Pasquale Mula, avvenuta nell’immediatezza dei fatti e all’insaputa dei conversanti, rispetto alle successive dichiarazioni testimoniali, caratterizzate da reticenze e tentativi di ridimensionamento. Il riferimento al colore dell’autovettura e alla durata della sosta era stato correttamente interpretato dai giudici di merito, senza che residuassero margini per una diversa valutazione in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha respinto il terzo motivo relativo all’assenza di movente. Richiamando un principio consolidato, ha affermato che la mancata prova del movente non esclude la coscienza e volontà dell’azione quando l’attribuibilità della condotta all’imputato risulti comunque dimostrata. Nel caso di specie, tale riferibilità emergeva dal rinvenimento dell’arma del delitto nell’ovile ove l’imputato abitualmente dormiva. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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