L’affitto d’azienda senza pagamento di canoni integra bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 9207 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in previsione del fallimento, quando sia finalizzato a trasferire la disponibilità dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico e non sia seguito dal pagamento di alcun canone, determinando la sostanziale privazione per la società fallita dei propri beni strumentali. Il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito può realizzarsi in qualsiasi forma negoziale, senza che rilevino la natura dell’atto o la possibilità di recupero del bene tramite le azioni concorsuali. L’amministratore di diritto risponde a titolo di concorso con l’amministratore di fatto non per la mera posizione formale, ma per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, essendo sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga i beni sociali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, pronunciando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Quinta Sezione della Cassazione, ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, determinando la pena in tre anni di reclusione per i due imputati principali e confermando la condanna per il terzo.
La vicenda riguarda la cessione dell’attività produttiva e di beni per un valore superiore a 650.000 euro dalla fallita società DLD Elettronica alla DLD Europe, avvenuta tramite un contratto di affitto di ramo d’azienda. I beni non sono stati restituiti dopo la risoluzione del contratto, ma trasferiti in altro luogo senza che fosse mai versato alcun canone alla società locatrice. La condotta distrattiva è stata ascritta all’amministratore di fatto e a quello di diritto della società affittuaria e al liquidatore di quest’ultima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’ambito del giudizio di rinvio, ripercorrendo i principi enunciati dalla sentenza rescindente, che aveva censurato la carente motivazione in punto di ricostruzione della scansione temporale delle operazioni e del mancato confronto con le deduzioni difensive. Il giudice di rinvio, nel nuovo esame, ha operato una puntuale ricostruzione fattuale, valorizzando la circostanza che la società affittuaria, costituita con capitale sociale di soli 10.000 euro, non aveva versato alcuna mensilità dell’affitto, mentre la società fallita aveva un capitale di oltre un milione di euro. La Corte leccese ha inoltre rilevato che i beni non sono stati mai restituiti nonostante l’accordo di risoluzione del contratto, che ne prevedeva la restituzione, e che la loro collocazione è rimasta ignota al curatore fallimentare.
Quanto alla posizione dell’amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto la ricostruzione dei giudici di merito immune da vizi motivazionali: la sequenza degli eventi, la costituzione della società in vista della cessione e la piena consapevolezza dell’esposizione debitoria della società cedente dimostravano che l’operazione era finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. Nessun rilievo decisivo è stato attribuito alla circostanza che il trasferimento dei beni sia avvenuto con modalità tracciate, atteso che ciò che rileva è l’assenza di corrispettivo e la mancata restituzione.
Per l’amministratore di diritto, la Corte ha escluso che la responsabilità sia fondata sulla mera posizione formale. La sentenza impugnata ha, infatti, dimostrato la partecipazione all’ideazione dell’operazione distrattiva e la sottoscrizione del contratto di affitto quale presupposto imprescindibile della condotta. La Corte ha richiamato il principio per cui l’amministratore di diritto risponde per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, essendo sufficiente la generica consapevolezza dell’attività distrattiva dell’amministratore di fatto. La censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile per genericità, essendo stato motivato il diniego con la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato.
Il ricorso del liquidatore è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendosi confrontato con le emergenze istruttorie che lo indicavano come a conoscenza della collocazione dei beni e, comunque, essendosi limitato a censure meramente oppositive rispetto alla ricostruzione della Corte territoriale.
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Nota della Redazione
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