La fungibilità della custodia cautelare esclude la riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 11040 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il criterio di fungibilità previsto dall’art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di computare, nella determinazione della pena da eseguire, tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato. Ne consegue che non sussiste una facoltà di scelta dell’interessato tra il ristoro pecuniario ex art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena, con esclusione del diritto alla riparazione per la parte della custodia già computata ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice della riparazione deve verificare, anche d’ufficio, l’eventuale computo o computabilità del periodo ai fini della determinazione di una pena definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con sentenza irrevocabile per non avere commesso il fatto, aveva richiesto la riparazione per la detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per rapina aggravata. La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza rilevando che il periodo cautelare era stato computato nella pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, inflitta con altra condanna definitiva. Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’autonomia tra l’istituto della fungibilità e quello della riparazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure difensive. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il criterio di fungibilità della custodia cautelare è inderogabile e impone al pubblico ministero di computare tutti i periodi di custodia sofferti, senza che l’interessato possa optare per il ristoro pecuniario. La verifica del computo o della computabilità del periodo, precisa la Corte, è dovere officioso del giudice della riparazione, al fine di evitare il riconoscimento di un indennizzo non dovuto e il proliferare di procedimenti.
La Corte ha quindi escluso che lo scomputo del periodo di custodia cautelare dalla pena complessiva possa coesistere con l’indennizzo: ove corrisposto, il risarcimento integrerebbe un ingiustificato arricchimento, con diritto dello Stato al recupero delle somme tramite l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ.. L’orientamento è stato ricondotto alla necessità di evitare una indebita locupletazione del condannato, che altrimenti cumulerebbe il beneficio dello scomputo e l’indennizzo per il medesimo periodo.
Quanto alle doglianze difensive, la Corte le ha ritenute non confrontate con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata e contrastanti con il tenore dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., mentre la pretesa contrarietà ai principi del diritto convenzionale è stata solo genericamente evocata. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e compensazione di quelle del Ministero resistente, la cui memoria non ha fornito alcun contributo alla decisione.
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Nota della Redazione
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