Omessa pronuncia sulla richiesta di pene sostitutive: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 11066 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, investito di uno specifico motivo di gravame con cui si deduce l’omessa valutazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive, ha il potere-dovere di pronunciarsi sul tema devolutogli, essendo coessenziale al principio devolutivo l’esame delle richieste dell’impugnante. La relativa omissione integra violazione di legge e determina l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al punto, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità. La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo, deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani aveva condannato il ricorrente per la guida di un veicolo sprovvisto di patente perché revocata, essendo stato già sanzionato in via amministrativa per la medesima violazione. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna, senza tuttavia pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive formulata dall’imputato in primo grado e ribadita con l’atto di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. L’art. 58 della legge n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, attribuisce al giudice il potere di applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione del pericolo di recidiva. Tale valutazione richiede una prognosi complessa, che non può risolversi nel mero richiamo alla gravità del fatto o ai precedenti penali, ma deve considerare l’efficacia rieducativa della singola sanzione sostitutiva.
Nel caso di specie, la richiesta era stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado, ma il giudice ne aveva rilevato l’improcedibilità per difetto di procura speciale. L’atto di appello era stato invece proposto dal difensore munito di procura speciale, con conferimento del potere di chiedere o acconsentire all’applicazione delle pene sostitutive: con tale impugnazione la richiesta era stata ritualmente reiterata.
La Corte ha precisato che la disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 consente l’applicazione delle disposizioni più favorevoli ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore della riforma. In tale quadro, la richiesta può essere formulata in primo grado ovvero, in appello, nelle forme del motivo di impugnazione avverso la decisione che l’abbia respinta.
A fronte della richiesta ritualmente formulata e ribadita, la Corte territoriale aveva omesso qualsivoglia statuizione, contravvenendo all’obbligo di pronunciarsi sul tema devolutole. La Cassazione ha pertanto annullato la sentenza limitatamente al punto relativo all’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, dichiarando al contempo l’irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità, in coerenza con il principio per cui il giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale non è soggetto alla disciplina sull’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. ove la responsabilità sia già divenuta irrevocabile.
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