Trasmissione al riesame con rinvio a precedenti procedure tra coindagati (Cass. pen. Sez. 4 n. 17542 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale. Nei procedimenti con più imputati, la disposizione di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati. Il termine per la trasmissione degli atti, stabilito a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui l’istanza è depositata al portale deposito atti penali e, se il deposito avviene dopo l’orario di apertura al pubblico, l’atto si considera compiuto il giorno successivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale ordinanza l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.. In particolare, lamentava che, a seguito del deposito dell’istanza di riesame, nessun atto era stato trasmesso dalla Procura nel termine previsto, a nulla rilevando che gli atti fossero già stati trasmessi in occasione del riesame proposto da altri coindagati, in assenza di una comunicazione che ne attestasse la riferibilità anche alla sua posizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del tutto generiche e manifestamente infondate. In materia di misure cautelari personali, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame può essere adempiuto anche mediante la comunicazione della loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure, a condizione che siano specificati gli estremi e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale.
Nei procedimenti con più imputati, la disposizione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. deve ritenersi osservata quando gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione dando atto che la Procura aveva comunicato l’avvenuta trasmissione degli atti in relazione ad altre procedure e che gli atti erano già nella sua disponibilità, sicché la mancanza di una comunicazione formale non integra una mancata trasmissione rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Quanto alla dedotta tardività della trasmissione degli atti relativi all’esecuzione della misura, la Corte ha precisato che l’istanza di riesame era stata depositata al portale deposito atti penali alle ore 18:43 e, quindi, correttamente registrata il giorno successivo. La Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari aveva trasmesso gli atti il 21 ottobre 2025, nel rispetto del termine decorrente dal 16 ottobre, con applicazione della regola generale dies a quo non computatur.
La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui il termine per compiere atti in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui l’ufficio viene chiuso al pubblico, essendo l’orario di apertura al pubblico distinto da quello di servizio del personale. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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