Limiti del ricorso per cassazione: sequestro preventivo, solo violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 17947 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nozione che comprende gli errori in iudicando e in procedendo, nonché i vizi della motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La illogicità e la contraddittorietà della motivazione, anche per asserito travisamento per omissione, non possono essere dedotte in sede di legittimità qualora il provvedimento impugnato presenti una motivazione compiuta, coerente e non apparente. La documentazione successiva alla decisione impugnata non può essere assunta a parametro di valutazione della completezza della motivazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno disponeva il sequestro preventivo di beni e crediti di imposta nella disponibilità di un indagato, in un procedimento concernente l’ipotesi di crediti di imposta inesistenti e la loro fraudolenta circolazione. Il Tribunale di Salerno, decidendo sulla istanza di riesame, accoglieva il ricorso e disponeva la restituzione dei beni, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo con unico motivo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus. Il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale sulla fittizietà dei crediti, richiamando gli esiti delle interrogazioni delle banche dati e le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il perimetro del sindacato di legittimità avverso le ordinanze in materia di sequestro, richiamando il principio per cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (Sez. 2, n. 49739 del 2023; Sez. 2, n. 18951 del 2017; Sez. 3, n. 4919 del 2016). In tale nozione rientrano anche i vizi della motivazione cd. “apparente”, ossia quelli tanto radicali da rendere l’iter logico del tutto incomprensibile.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fornito una motivazione non apparente ma compiuta, coerente e logica. In particolare, il giudice del riesame aveva evidenziato come le indagini avessero seguito esclusivamente la vicenda circolatoria dei crediti, senza svolgere verifiche sulla loro acquisizione a monte, non risultando acquisite le istanze di riconoscimento del beneficio e la documentazione ad esse relativa.
La Corte ha inoltre osservato che la motivazione si era confrontata con gli esiti dell’attività di polizia giudiziaria sulle società coinvolte, rilevando la mancanza di accessi e verifiche sulla loro operatività e la presenza di documentazione difensiva attestante la loro esistenza. Quanto al richiamo al d.l. n. 32/2022, il Tribunale aveva correttamente osservato che l’introduzione di un meccanismo di controllo sui crediti anche a carico del cessionario non dimostra di per sé il fraudolento conseguimento del credito ceduto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che il ricorrente, sotto le forme del vizio di violazione di legge, lamentava in realtà la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, vizi non deducibili in sede di legittimità. La documentazione richiamata dal Pubblico ministero, essendo successiva alla decisione impugnata (nota del 20 febbraio 2026), non poteva essere assunta a parametro di valutazione della completezza della motivazione (Sez. 3, n. 5722 del 2016; Sez. 2, n. 1417 del 2012). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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