Natura privata di Italferr e insussistenza della responsabilità ex d.lgs. 231 (Cass. pen. Sez. VI n. 22592 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di ente pubblico richiesta dall’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. non può essere desunta dal solo controllo pubblico societario o dall’impiego di risorse pubbliche, ma esige una verifica in concreto degli indici di pubblicità, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Nel caso di Italferr s.p.a., la società ha natura privata, soggettiva e oggettiva: svolge attività economica e commerciale in regime di mercato libero, gode di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale e non è soggetta a diretti controlli, finanziamenti o nomine pubbliche. Ne consegue che il fatto di truffa commesso in suo danno va ricondotto all’art. 640, comma primo, cod. pen. e non è aggravato. Poiché il reato non aggravato non figura nel catalogo dei reati presupposto, la responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 non è configurabile.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, aveva condannato una società alla sanzione pecuniaria e disposto la confisca per equivalente in relazione a due illeciti amministrativi ex art. 24 d.lgs. n. 231/2001. I reati presupposto erano due truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell’ambito di un appalto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione e dal ripristino di linee ferroviarie.
La prima sentenza di legittimità, Cass. n. 37326 del 05.07.2023, aveva annullato con rinvio: la Corte di appello non aveva esaminato il motivo difensivo sulla qualificazione del fatto, omettendo ogni verifica sui presupposti della truffa aggravata. In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva qualificato la persona offesa come ente pubblico economico e ricondotto il fatto all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., confermando la responsabilità dell’ente. La società ha proposto ricorso deducendo violazione di legge sulla qualificazione del delitto presupposto e sulla natura pubblica della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se la persona offesa — la società affidataria della gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie — sia, ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., un ente pubblico. Il tema è decisivo: la truffa aggravata è compresa nel catalogo dei reati presupposto, mentre la truffa di cui all’art. 640, comma primo, cod. pen. non consente di configurare la responsabilità dell’ente.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 97, comma 2, Cost. e l’art. 4 legge 20 marzo 1975, n. 70 impongono di individuare per legge le soggettività giuridiche pubbliche. La giurisprudenza, anche costituzionale, ha però affermato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, elaborando indici esteriori di pubblicità. Tuttavia, precisa la Corte, la nozione di ente pubblico deve essere distinta da quella di organismo di diritto pubblico: quest’ultima delimita il perimetro del codice dei contratti pubblici e non comporta automaticamente la qualificazione pubblica in altri ambiti, poiché la nozione di ente pubblico è “a geometrie variabili”.
Sul caso concreto la Corte richiama due sentenze delle Sezioni unite civili n. 30978 del 27.12.2017 e n. 1159 del 21.10.2014, che hanno escluso la natura pubblica della holding Ferrovie dello Stato e delle società operative del Gruppo. Quanto specificamente alla società affidataria, le Sezioni unite hanno chiarito che essa ha natura privata, soggettiva e oggettiva, non è in house, non è soggetta a controllo analogo né a delegazione di funzioni amministrative, e opera tramite un normale contratto di appalto infragruppo.
La Corte di appello aveva fondato la qualifica pubblica sul controllo statale, sull’utilizzo di risorse pubbliche e sull’ambito pubblicistico dell’attività. La Corte ritiene l’assunto non condivisibile: ciò che rileva non sono le ragioni istitutive dell’ente, ma le modalità concrete con cui opera. La società svolge attività economica e commerciale in regime di mercato libero, gode di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale, non ha poteri autoritativi e non è soggetta a diretti controlli, finanziamenti o nomine pubbliche.
Ne consegue che la società svolge un servizio pubblico ma non è un ente pubblico. I fatti di truffa non sono aggravati ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e vanno ricondotti all’art. 640, comma primo, cod. pen. Non rientrando tale reato tra i presupposti, la responsabilità da reato dell’ente non è configurabile. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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