Piazza di spaccio e ruolo stabile di pusher escludono la lieve entità (Cass. pen. Sez. III n. 23912 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non può ritenersi di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio, connotata da un’articolata organizzazione di supporto e di difesa e diretta ad assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente. In tale contesto, il ruolo stabile di pusher con relativi turni di lavoro esclude la qualificazione attenuata. La qualificazione del fatto come di lieve entità, d’altra parte, non impedisce l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, atteso il limite edittale della pena che non osta nemmeno all’applicazione di una misura inframuraria. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo resta circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento del G.i.p. che, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza, aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., lamentando la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi del quinto comma dell’art. 73, la erronea valutazione della prova in relazione alla confessione, alla giovane età e alla incensuratezza, nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al pericolo di recidiva e alla mancata valutazione di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente è reo confesso: lo afferma il Tribunale del riesame, secondo cui l’indagato aveva ammesso l’addebito, precisando di esercitare l’attività di vendita al dettaglio di cocaina presso la piazza di spaccio del suo quartiere di residenza, con turno serale e notturno, per ragioni di bisogno economico, e aggiungendo di aver ceduto dosi prima della perquisizione.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che l’arresto era stato eseguito all’esito di un servizio di osservazione e controllo, che aveva consentito di monitorare le condotte del ricorrente, visto cedere dosi a più acquirenti non identificati; la perquisizione aveva consentito di sequestrare un barattolo con sostanza suddivisa in dosi confezionate in modo identico a quelle già oggetto di pregresse cessioni. Da questi dati, dei quali non è dedotto il travisamento, il Tribunale ha tratto il convincimento sulla sussistenza dei gravi indizi.
Il ricorso è formulato in modo assertivo e generico: prescindendo dal testo della motivazione e dalla ratio decidendi, si rivolge direttamente alla Corte, non mediato dalla critica del provvedimento impugnato, chiedendo una rivisitazione nel merito fondata sui medesimi indicatori di fatto già scrutati e senza dedurre uno specifico vizio tra quelli dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Non spiega se e perché la motivazione sia carente, manifestamente illogica o contraddittoria, non essendo consentito alla Corte individuare motu proprio i vizi del provvedimento.
L’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto: il sindacato è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione, senza verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, restando esclusa una rilettura degli elementi di fatto riservati al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997). Quanto alla lieve entità, la Corte ribadisce che non può ritenersi tale il fatto compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio (Sez. VI n. 13982 del 20/02/2018), nella quale il ricorrente svolgeva il ruolo stabile di pusher con turni di lavoro.
La prognosi di recidiva e l’adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico sono formulate in termini non manifestamente illogici e sfuggono al sindacato di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00, aumentata oltre il massimo edittale in esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
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Nota della Redazione
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