Conto giudiziale irregolare senza ammanco per difetti di tenuta (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 161 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili non può essere discaricato, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924. La mancata indicazione degli elementi prescritti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 integra irregolarità formale del conto giudiziale. Ove sia accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate e ricevute in atti, e i versamenti in tesoreria corrispondano alle somme riscosse, il conto va dichiarato irregolare senza ammanco. La comunicazione all’amministrazione di appartenenza non richiede autonoma pronuncia, essendo essa parte necessaria del giudizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto giudiziale n. 41347, relativo all’esercizio 2016, origina dalla separata iscrizione a ruolo disposta con la precedente sentenza n. 59/2023 di questa Sezione. Il conto originario n. 40223, per complessivi € 1.096.758,77, era stato depositato dall’agente contabile con ventiquattro prospetti relativi a gestioni disomogenee. Il collegio, ravvisata una pluralità di conti unificati in un unico prospetto, aveva disposto la separata iscrizione per ciascuna gestione.
Con relazione n. 124/2025, il magistrato istruttore ha chiesto dichiararsi l’irregolarità della gestione affidata all’agente contabile addetto alla riscossione dei proventi dei nuovi allacci idrici del Comune. L’agente contabile si è costituito contestando le conclusioni e chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni della relazione di irregolarità. Il conto giudiziale non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano soltanto gli importi e non i numeri delle ricevute; la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze né i singoli importi.
Sul piano della tenuta delle scritture, il collegio richiama l’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, che preclude il discarico all’agente che abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nel ricevimento del danaro. Risultano violati anche l’art. 19 del regolamento del servizio economale e l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che onera l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati. Non risulta tenuto il giornale di cassa e sussiste un difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione.
Il collegio prende atto, invece, dell’attestazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale. Sotto tale profilo la gestione non può dirsi irregolare. È stata accertata la quadratura tra le riscossioni rendicontate e le ricevute in atti, e i versamenti in tesoreria, benché effettuati da soggetto diverso dall’agente contabile, corrispondono alle somme riscosse.
Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, il collegio osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze della Corte dei conti sono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio. Il conto è pertanto dichiarato irregolare senza ammanco.
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Nota della Redazione
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