Dipendenza da causa di servizio e ne bis in idem sull’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 101 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio già definita con giudicato, anche solo sul difetto di giurisdizione, non può essere riproposta: opera il principio del ne bis in idem, in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della nuova domanda. La pronuncia di mera inammissibilità ex art. 153 c.g.c. non preclude invece la proposizione di un nuovo ricorso, ove sia venuta meno la causa di inammissibilità. Sussiste l’interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., del dipendente ancora in servizio all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, quale presupposto per l’eventuale futura richiesta di pensione privilegiata.
Il Fatto
Un dipendente in servizio presso la Polizia di Stato chiedeva di accertare la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, ascritte all’ottava categoria della tabella A del d.p.r. n. 834/1981, e di condannare il Ministero dell’interno e l’Inps a corrispondere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. Il Ministero aveva rigettato le istanze con un decreto, sulla base dei verbali delle Commissioni mediche ospedaliere e del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che avevano escluso per tutte le patologie la dipendenza dal servizio.
Il ricorrente, dopo aver presentato istanze di rivalutazione, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti. Si costituivano il Ministero dell’interno, eccependo il ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza della stessa Sezione, e l’Inps, eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse ad agire e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato per prima la parte di domanda relativa all’equo indennizzo. Il ricorrente aveva già proposto analogo ricorso, con gli stessi petitum e causa petendi, definito con sentenza della stessa Sezione che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, passata in giudicato. In base all’art. 2909 cod. civ., l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti. Il principio del ne bis in idem vieta una nuova fase cognitoria su una questione già decisa con efficacia di cosa giudicata, per ragioni di economia processuale e per evitare il contrasto di giudicati.
La Corte ha qui richiamato il rapporto tra giudicato sostanziale e giudicato formale e ha confermato che la domanda relativa all’equo indennizzo è inammissibile.
Diversamente, le eccezioni di inammissibilità relative all’accertamento della dipendenza da causa di servizio sono state respinte. La precedente pronuncia di inammissibilità ex art. 153 c.g.c., in quanto meramente processuale, non impedisce la proposizione di un nuovo ricorso quando venga meno la causa che l’aveva determinata. È stata respinta pure l’eccezione di carenza di interesse ad agire: il dipendente ancora in servizio ha un interesse meritevole di tutela ad acquisire consapevolezza sulla dipendenza delle infermità dal servizio, per decidere se attivare in futuro il procedimento per la pensione di privilegio. Rilevano, in tal senso, le domande di revisione presentate all’Inps e al Ministero.
Nel merito, la questione richiede un accertamento medico-legale. La Corte ha disposto l’acquisizione del parere dell’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, formulando quesiti su diagnosi e decorrenza delle patologie, suscettibilità di miglioramento, dipendenza da causa di servizio e classificazione tabellare. Il parere sarà reso sulla documentazione in atti, con eventuale visita diretta. All’UML è assegnato il termine di 120 giorni per lo schema di relazione, con osservazioni delle parti e deposito della relazione definitiva.
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Nota della Redazione
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