Responsabilità contabile per fittizia fornitura di carne con dolo e colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 227 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile è libero di valutare autonomamente le risultanze del processo penale, comprese le prove dichiarate inutilizzabili in quella sede, essendo il relativo convincimento svincolato dal numerus clausus delle prove. L’eventuale dichiarazione di prescrizione del reato non impedisce al giudice contabile di accertare la sussistenza dei fatti, specie quando la sentenza penale ne abbia affermato la piena commissione. La confisca penale del profitto ha natura esclusivamente sanzionatoria e non si sovrappone al danno erariale, che conserva autonomia e distinta funzione risarcitoria; perciò non ne impone lo scomputo. Il ne bis in idem non è invocabile, per la diversità di finalità e caratteri fra i due procedimenti, restando al più prospettabile una questione di duplicazione risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto il giudizio, sospeso con ordinanza, convenendo un ufficiale della Marina Militare, quale commissario di bordo, e un addetto ai servizi di mensa e approvvigionamento. Si contestava un danno erariale derivante dal pagamento di una fornitura di carne in realtà mai consegnata, con induzione in errore della commissione di controllo.
All’ufficiale si contestava il dolo, in via principale; all’addetto la colpa grave, in via sussidiaria. La vicenda penale, dopo condanna in primo grado, si era definita con declaratoria di prescrizione del reato, confermando la confisca del profitto. I convenuti eccepivano l’inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem e per l’asserita dipendenza del giudizio contabile da quello penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla pretesa violazione del ne bis in idem, la Corte ha ribadito la sostanziale diversità fra procedimento penale e contabile, aventi finalità e caratteri distinti. Il giudizio contabile può utilizzare e valutare autonomamente il materiale probatorio penale, comprese le prove che in dibattimento sarebbero inutilizzabili, perché il giudice è libero di formare il proprio convincimento anche su prove atipiche.
La prescrizione del reato non blocca l’accertamento contabile. La Corte ha osservato che la sentenza penale, pur dichiarando l’estinzione, aveva ritenuto pienamente accertata la sussistenza del reato. Sul tema la motivazione ha richiamato, per relationem, la giurisprudenza contabile e costituzionale che riconosce alla responsabilità amministrativa una connotazione distinta da quella penale, ancorata al danno subito e alla funzione di reintegrazione delle risorse pubbliche.
Quanto alla confisca penale del profitto, il Collegio ha ribadito la differenza ontologica rispetto al danno erariale: la prima ha natura sanzionatoria, il secondo funzione risarcitoria. Ne deriva l’infondatezza della richiesta di scomputo e l’autonomia delle due poste. La duplicazione risarcitoria è stata risolta in termini di separatezza.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provato il danno erariale, pari all’importo liquidato alla fornitura fittizia. A carico dell’ufficiale la condotta è stata qualificata dolosa, quale ideatore del meccanismo fraudolento, confortata dalla dichiarazione confessoria del rappresentante della società fornitrice e da indizi gravi, precisi e concordanti. A carico dell’addetto la Corte ha ravvisato una condotta gravemente colposa, al limite del dolo omissivo, per aver sottoscritto il documento di consegna di una merce mai trasportata, alterando il procedimento di controllo. La responsabilità è stata affermata in via principale per il primo e sussidiaria per il secondo, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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