La delega di firma non esonera il dirigente dalla responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 205 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega amministrativa intersoggettiva, o delega di firma, trasferisce al delegato non la competenza del delegante ma solo l’esercizio della stessa, con la conseguente legittimazione ad adottare gli atti rientranti nella funzione del delegante. Il dirigente delegante conserva il proprio munus e non può spogliarsi della competenza dirigenziale né delle connesse responsabilità, ogni diversa volontà essendo tamquam non esset perché contra legem. Ne deriva che il delegante mantiene i poteri di direzione, di controllo e di sostituzione in caso di inerzia del delegato, nonché la facoltà di revocare l’incarico. L’onere di vigilare sull’operato del delegato non è condizionato a segnalazioni di criticità, ma rientra nei doveri di ufficio del dirigente diligente. L’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 impongono al dirigente di dirigere, coordinare e controllare gli uffici dipendenti, anche con poteri sostitutivi.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha citato due dirigenti succedutisi alla guida dell’Ufficio anagrafe di un Comune, chiedendone la condanna pro quota al risarcimento di un danno erariale di complessivi euro 7.137,77. Il pregiudizio corrispondeva all’ammanco emerso nella gestione del servizio di riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici, pari alla somma riscossa e non contabilizzata nel periodo 2015-2020, dedotto l’importo asseritamente impiegato per spese dell’ufficio. Secondo la prospettazione attorea, l’ammanco era riconducibile ai dirigenti che, in ragione dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, erano responsabili della correttezza amministrativa e dei risultati della gestione.
Il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente la citazione: dichiarata la prescrizione per il periodo 30 settembre 2016 – 24 giugno 2018, aveva assolto il dirigente per il periodo successivo, ritenendo che la delega conferita a una funzionaria con posizione organizzativa escludesse la colpa grave; aveva invece condannato l’altro dirigente. La Procura ha proposto appello nei soli confronti del dirigente assolto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta due censure. Con la prima, l’appellante contesta la declaratoria di prescrizione, sostenendo che la conoscenza del danno potesse scaturire solo da un’attività di verifica e ispezione tutt’altro che semplice, e che l’assenza di disposizioni organizzative e di controlli costituisse un impedimento giuridico rilevante ai fini dell’art. 2935 cod. civ.
Il motivo è infondato. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 prevede la traslazione in avanti del dies a quo del termine prescrizionale nell’unica ipotesi di occultamento doloso del danno. L’art. 2935 cod. civ. ha riguardo alla sola possibilità legale di esercizio del diritto, restando irrilevante l’impossibilità di fatto. Nella specie l’Amministrazione avrebbe potuto attivarsi con ordinaria diligenza sin dal febbraio 2015, data dell’ultimo versamento dei proventi presso la tesoreria comunale; la quantificazione del danno è scaturita dalla semplice consultazione dei registri, senza necessità di istruttoria complessa. Escluso l’occultamento doloso, la Corte computa però la sospensione di 176 giorni di cui all’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020, dichiarando prescritto il danno maturato sino al 26 dicembre 2017.
Con il secondo motivo, l’appellante censura l’assoluzione fondata sulla delega. Respinta l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 193 c.g.c. (le questioni erano già state introdotte in primo grado), la Corte entra nel merito e accoglie la censura.
La delega intersoggettiva trasla sull’altro soggetto non la competenza del delegante ma solo il suo esercizio. Il dirigente delegante, proprio perché conserva il munus, mantiene poteri di direzione, controllo, sostituzione in caso di inerzia e revoca. L’onere di controllo non è condizionato a segnalazioni di criticità, ma rientra nei doveri di ufficio. Il dirigente avrebbe dovuto nominare gli agenti contabili — competenza non delegabile — e vigilare sull’attività gestionale, adottando i provvedimenti necessari a rimediare al disordine dell’ufficio. La sua condotta, improntata ad assoluta superficialità e inescusabile trascuratezza, è causalmente collegata al danno.
Quanto alla quantificazione, la Corte condivide il calcolo della citazione per il periodo 2018-2020 e imputa solo il 50% del danno del 2018 (euro 1.136,25), l’intero danno 2019 (euro 1.546,92) e i 5/12 del danno 2020 (euro 33,00), per un totale di euro 2.716,17, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza è riformata e il dirigente condannato.
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Nota della Redazione
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