Perequazione pensioni: legittima la riduzione dell’indicizzazione per gli assegni elevati (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 145 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione, da esercitare tenendo conto del quadro storico ed economico del momento. L’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 supera il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità, poiché realizza un bilanciamento coerente tra il diritto alla salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni e valori di pari rango costituzionale, quali l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito nel lungo periodo. L’efficacia limitata al biennio 2023-2024 e la tutela integrale dei trattamenti fino a quattro volte il minimo INPS escludono la denunciata lesione degli artt. 36, 38 e 117 Cost. e dei parametri convenzionali.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti della Pubblica Amministrazione nel comparto Difesa e Sicurezza, ciascuno titolare di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, hanno adito la Corte dei Conti per ottenere la riliquidazione degli assegni di quiescenza in godimento. Essi contestavano l’insufficiente indicizzazione disposta dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, lamentando la violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, da garantire non solo al momento della cessazione dal servizio ma anche negli anni successivi, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta.
La domanda promossa in via amministrativa era rimasta senza esito. I ricorrenti hanno quindi chiesto il previo rinvio della questione alla Corte Costituzionale, prospettando la lesione degli artt. 36, 38 e 117 Cost., anche in relazione alla pronuncia della CEDU del 19.07.2018 e all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU. L’INPS si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Giudice Unico richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), cod. giust. cont., le argomentazioni della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 11 del 18.03.2024, alle quali formula espresso rinvio. La tesi attorea, per quanto articolata, non coglie nel segno: i profili di illegittimità costituzionale e sovranazionale non superano lo scrutinio del Giudicante.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato i parametri di ragionevolezza e proporzionalità applicabili alla materia, come nelle sentenze n. 316 del 2010, n. 250 del 2017 e n. 234 del 2020. Tali criteri consentono di valutare le scelte del legislatore in tema di perequazione pensionistica, riconoscendo a quest’ultimo un ampio margine di discrezionalità, da esercitare tenendo conto del quadro storico ed economico del momento.
La disposizione censurata non vulnera tali criteri. Il legislatore ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, che rappresentano la stragrande maggioranza del coacervo nazionale delle pensioni e che soffrono maggiormente l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione. Ha inoltre parzialmente tutelato gli assegni superiori a dieci volte il minimo, assicurando l’indicizzazione nella misura del 32% per il 2023 e del 22% per il 2024, non certo simbolica o minimale, come confermato dalla Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 64 del 2024, dalla Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 20 del 2024 e dalla Sezione Giurisdizionale Veneto, sentenza n. 54 del 2024.
La prefata disposizione e quella successiva di cui all’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 hanno efficacia limitata al solo biennio 2023-2024. L’orizzonte temporale è dunque breve e transitorio, e ciò esclude la lesione dei principi elaborati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici. Le medesime ragioni strutturali escludono anche i profili di illegittimità dedotti sul piano sovranazionale, peraltro in forma generica ed astratta: la giurisprudenza CEDU non ammette la soppressione integrale e prolungata della perequazione, ma non stigmatizza una sua temporanea riduzione ragionevole e adeguata al contesto storico ed economico, che rifletta un corretto bilanciamento tra l’interesse generale della comunità e i diritti del singolo.
Gli arresti richiamati sono stati confermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 19 del 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con spese compensate in virtù della novità della questione rispetto alla data di presentazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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