Inammissibilità del ricorso per eccesso di giurisdizione per cognizione incidentale su diritti (Cass. civ. Sez. Un. n. 31634/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione contro decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, l’eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile quando il giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, compia una cognizione incidentale su diritti ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la cui risoluzione sia necessaria per decidere la questione principale, senza che tale cognizione incidentale assuma efficacia di giudicato. Il vizio denunciato, attinente all’esercizio in concreto della giurisdizione amministrativa, come tale non è sindacabile alla stregua dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 111, ottavo comma, Cost., se la parte non abbia tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione nei gradi di merito.
Il Fatto
Un soggetto, titolare di licenza taxi, impugnava dinanzi al TAR del Lazio la determina dirigenziale del Comune di Roma che, in sede di graduatoria per il rilascio di nuove licenze, non aveva attribuito il punteggio per i periodi di sostituzione alla guida da lui svolti, sostenendo di averli effettuati in proprio e non come lavoratore dipendente o collaboratore familiare, e che pertanto non era tenuto all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Il TAR rigettava il ricorso, e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9008/2023, confermava la decisione, ritenendo che il ricorrente, svolgendo l’attività di sostituzione in proprio, dovesse qualificarsi come imprenditore e dunque fosse tenuto all’iscrizione all’Albo, condizione necessaria per il riconoscimento del punteggio. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., deducendo che il giudice amministrativo avesse violato i limiti della propria giurisdizione, invadendo la sfera del giudice ordinario, cui compete l’accertamento della qualifica di imprenditore.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso. Il Collegio rileva che il vizio dedotto (eccesso di giurisdizione per avere il giudice amministrativo accertato la qualifica di imprenditore) è stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità, senza che la difesa del ricorrente avesse mai eccepito, nei gradi di merito, la devoluzione della questione della sua qualità di imprenditore al giudice civile. La Corte richiama l’art. 8 del c.p.a., secondo cui il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. L’accertamento della qualifica di imprenditore, effettuato dal Consiglio di Stato in via incidentale per stabilire se il ricorrente fosse tenuto all’iscrizione all’Albo, rientra in tale cognizione incidentale e non costituisce una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma al più un vizio attinente all’esercizio in concreto della giurisdizione, come tale insindacabile in sede di legittimità ex art. 362, comma 1, cod. proc. civ. La Corte ribadisce il principio già affermato (Sez. U, n. 24242/2024) per cui il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum di diritti, e tale cognizione non configura eccesso di giurisdizione.
Implicazioni Pratiche
- Tempestività dell’eccezione di difetto di giurisdizione: l’avvocato che intenda far valere l’incompetenza del giudice amministrativo per la cognizione di diritti deve sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione fin dal primo grado di merito; in mancanza, la questione è preclusa in sede di legittimità, e il ricorso ex art. 362 c.p.c. sarà dichiarato inammissibile.
- Cognizione incidentale del giudice amministrativo: il giudice amministrativo, anche in sede di giurisdizione di legittimità, può conoscere incidentalmente di diritti soggettivi quando la loro risoluzione sia necessaria per decidere sulla questione principale (es. qualifica di imprenditore, proprietà di un bene, stato di dipendenza), e tale cognizione non produce giudicato sulla questione di diritto, ma è funzionale alla decisione sulla situazione di interesse legittimo.
- Ricorso ex art. 362 c.p.c.: il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione (es. il giudice amministrativo ha conosciuto di un diritto in via principale e definitiva, in una materia riservata al giudice ordinario), non per contestare l’interpretazione o l’applicazione delle norme sostanziali, che attengono al merito e sono insindacabili in questa sede.
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