Rigetto opposizione allo stato passivo e imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. Trib. n. 32479/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza che rigetta l’opposizione allo stato passivo, negando l’esistenza del credito, non costituisce un atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e, pertanto, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa ex lett. d) della medesima disposizione, non potendo essere ricondotta alla categoria degli atti che manifestano e accertano l’esistenza di ricchezza. L’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, che disciplina l’imposizione degli atti enunciati e non registrati, non riguarda l’enunciazione di atti già assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente assoggettati a imposizione in assenza di un diverso ed autonomo presupposto di imposta.
Il Fatto
Una società di credito, partecipante a un giudizio di opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, vedeva il proprio ricorso rigettato dal Tribunale di Catania, che non riconosceva l’esistenza del credito vantato. L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa alla sentenza, assoggettandola ad aliquota proporzionale dell’1% ai sensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, e applicando l’imposta anche sulle fideiussioni enunciate nella sentenza. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della banca, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, escludendo la solidarietà passiva per i soggetti che non avevano ottenuto alcun credito. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la sentenza di rigetto costituisse un accertamento negativo di un diritto patrimoniale e che le fideiussioni enunciate fossero comunque soggette a imposta proporzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il Collegio, in ordine al primo motivo, richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, che assoggetta ad imposta proporzionale gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, si riferisce a quei provvedimenti che manifestano e accertano l’esistenza di ricchezza (Cass. n. 15159/2009; n. 26243/2010). La sentenza che rigetta l’opposizione allo stato passivo, negando il credito, non produce alcuna ricchezza in favore della parte, non potendo essere equiparata a un accertamento positivo di un diritto. Essa rientra, pertanto, nella categoria residuale degli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” di cui alla lett. d) del medesimo art. 8, soggetti a imposta in misura fissa. La Corte sottolinea che l’imposta di registro è un’imposta d’atto, e che il presupposto impositivo va individuato nei soli effetti giuridici desumibili dal provvedimento giudiziale, nel rispetto del principio di capacità contributiva (Corte cost. n. 158/2020).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato, richiamando il principio secondo cui i contratti di fideiussione relativi a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine già assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 15 del d.P.R. n. 601/1973, se enunciati in sentenza, non scontano ulteriore imposta di registro. L’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 disciplina l’enunciazione di atti non registrati, ma non riguarda gli atti già assoggettati a imposta sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente tassati in assenza di un diverso presupposto impositivo. La Corte precisa che l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, nel sottrarre al regime sostitutivo gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento, non comporta l’assoggettamento ad imposta di registro anche dei contratti di finanziamento e garanzie già assoggettati a imposta sostitutiva per il solo fatto di essere enunciati in sentenza, altrimenti gli atti favoriti dall’erario sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti (Cass. n. 10490/2022; n. 6893/2024; n. 25338/2024).
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione dell’avviso di liquidazione per sentenza di rigetto: l’avvocato del contribuente che riceva un avviso di liquidazione per imposta di registro su una sentenza di rigetto dell’opposizione allo stato passivo deve eccepire che la sentenza non costituisce un atto di accertamento patrimoniale ex art. 8, lett. c), tariffa d.P.R. n. 131/1986, e che pertanto è soggetta a imposta fissa ex lett. d), richiamando il principio per cui l’accertamento deve essere positivo e produrre ricchezza; la difesa deve allegare che la sentenza non ha riconosciuto alcun credito e che quindi non sussiste il presupposto dell’imposta proporzionale.
- Eccezione di assoggettamento a imposta sostitutiva per le fideiussioni: in presenza di fideiussioni enunciate in sentenza e relative a finanziamenti a medio-lungo termine, il difensore deve eccepire che tali garanzie sono già state assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 601/1973, e che l’enunciazione in un atto giudiziario non fa venir meno il regime sostitutivo, non potendo l’Amministrazione pretendere un’ulteriore imposta di registro; l’onere di provare l’avvenuta applicazione dell’imposta sostitutiva incombe sul contribuente, che deve produrre la documentazione comprovante il pagamento.
- Limiti all’applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986: in sede di contestazione dell’avviso di liquidazione, l’avvocato deve eccepire che l’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, che impone l’imposta sugli atti enunciati e non registrati, non si applica agli atti già sottoposti a imposta sostitutiva, poiché l’enunciazione non costituisce un nuovo atto impositivo; la difesa deve richiedere al giudice di verificare se l’atto enunciato (fideiussione) era già stato assoggettato a imposta sostitutiva, escludendo la doppia imposizione.
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