Riqualificazione da interruzione a turbamento di funzione religiosa e lesioni (Cass. pen. Sez. 5 n. 38838/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il turbamento di una funzione religiosa (art. 405 c.p.) si configura quando la condotta incide sul regolare svolgimento della cerimonia, anche senza una interruzione totale, purché il disturbo non sia insignificante. La riqualificazione giuridica del fatto contestato non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto storico resta immutato e l’imputato ha avuto modo di difendersi. L’escoriazione, anche se lieve e limitata a una ristretta zona di tessuti, integra il concetto di malattia ai fini delle lesioni personali volontarie, in quanto comporta un’alterazione anatomica con un processo riabilitativo. L’aggravante dell’uso di arma (art. 585, comma 2, c.p.) sussiste anche quando l’oggetto atto a offendere (candelabro) è stato reperito sul posto, se è stato effettivamente utilizzato come strumento offensivo. La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è esclusa dalla condotta che riveli accanimento e da un’offesa non lieve.
Il Fatto
Il 25 dicembre 2020, durante la celebrazione della messa natalizia, l’imputato avanzava verso il celebrante lungo la navata centrale della chiesa, stringendo un candelabro. Lanciava l’oggetto all’indirizzo del sacerdote, che, intuendo le intenzioni, si alzava di scatto inciampando e cadendo a terra. L’imputato lo colpiva ripetutamente con calci fino all’intervento dei fedeli presenti.
Il Tribunale di Santa Maria C.V. riconosceva l’imputato colpevole di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di arma e dal fatto commesso contro un ministro di culto (capo A), e del reato di turbamento di funzione religiosa del culto cattolico (art. 405 c.p.), previa riqualificazione del fatto inizialmente contestato come interruzione di funzione religiosa (art. 340, comma 2, c.p.). La Corte d’Appello di Napoli confermava la responsabilità, riducendo la pena con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Sulla riqualificazione del fatto, la Corte osserva che la nuova definizione giuridica (turbamento di funzione religiosa) non ha mutato gli elementi essenziali del fatto contestato, rimasto identico nella sua materialità storica. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) non è violato quando il mutamento qualificatorio non impedisce l’esercizio del diritto di difesa, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia già operato la riqualificazione in sentenza e l’imputato abbia potuto impugnare. Il diritto al contraddittorio è rispettato anche senza preventiva interlocuzione, essendo assicurato dal gravame. Quanto alla fattispecie, il turbamento della funzione religiosa si integra con il comportamento che distoglie l’attenzione dei fedeli o denigra il ministro del culto, anche se l’interruzione non è totale.
In ordine alle lesioni personali, la Corte ribadisce che l’escoriazione, anche lieve e circoscritta, integra il concetto di malattia, poiché comporta un’alterazione anatomica seguita da un processo di reintegrazione. Non è necessaria la certificazione medica, essendo la prova del danno fornita dalle dichiarazioni dei testimoni, in particolare di un medico intervenuto sul luogo. L’aggravante dell’uso di arma (candelabro) sussiste perché l’oggetto è stato concretamente adoperato come strumento offensivo, a nulla rilevando che sia stato reperito sul posto e non portato dall’imputato. Il porto di strumento atto a offendere (art. 4 L. n. 100/1975) richiederebbe la disponibilità dell’oggetto prima dell’uso, ma nel caso l’uso dell’oggetto è già assorbito nell’aggravante, che prescinde dalla provenienza.
La Corte esclude la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) perché la condotta, consistita nel lanciare il candelabro e poi nel colpire con calci il sacerdote caduto, è espressiva di accanimento e l’offesa arrecata non può considerarsi lieve. Il motivo aggiunto, che deduceva il travisamento della prova testimoniale, è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, mira a una non consentita rivalutazione delle fonti di prova, senza indicare una difformità decisiva e incontestabile tra il contenuto dell’atto e la motivazione della sentenza.
Implicazioni Pratiche
- Correlazione tra accusa e sentenza: L’avvocato che eccepisce la violazione dell’art. 521 c.p.p. deve dimostrare che la riqualificazione giuridica del fatto abbia comportato un mutamento sostanziale degli elementi essenziali dell’addebito, tale da menomare concretamente il diritto di difesa. Il mero passaggio da interruzione (art. 340 c.p.) a turbamento (art. 405 c.p.) a parità di fatto storico non integra la violazione, né richiede una preventiva interlocuzione, essendo la difesa assicurata dall’impugnazione.
- Concetto di malattia nelle lesioni personali: In sede di contestazione dell’elemento oggettivo delle lesioni, l’avvocato non può sostenere che l’escoriazione, la contusione o l’ecchimosi non integrino il requisito della “malattia”. La giurisprudenza è costante nel ritenere che qualsiasi alterazione anatomica, anche minima, che comporti un processo di reintegrazione, sia sufficiente. L’assenza di certificazione medica non è dirimente se la prova è fornita da testimonianze. La difesa deve eventualmente contestare la dinamica dei fatti, non la qualificazione del danno.
- Aggravante dell’uso di arma e oggetti reperiti sul posto: L’aggravante di cui all’art. 585, comma 2, c.p. (uso di arma) sussiste anche se l’oggetto atto a offendere (candelabro, bastone, bottiglia) è stato prelevato sul luogo del delitto e non portato dall’agente. Ciò che rileva è l’effettivo utilizzo come strumento offensivo. La difesa non può eccepire la mancanza del porto (art. 4 L. 100/1975) per escludere l’aggravante, poiché le due fattispecie sono autonome: il porto richiede la detenzione prima dell’uso, mentre l’aggravante si fonda sull’uso concreto.
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