Risoluzione per morosità e contumacia del conduttore (Trib. Nocera Inferiore n. 712/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione, il locatore che agisce per la risoluzione del contratto per morosità del conduttore deve provare la fonte negoziale del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il conduttore ha l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento dei canoni. La contumacia del conduttore non integra una fictio confessio, ma consente al giudice di valutare liberamente le prove offerte dal locatore, che risulta assistito dalla presunzione di persistenza della morosità in mancanza di prova contraria. La morosità che si protrae per l’intera durata del giudizio e si aggrava nel tempo integra un inadempimento di non scarsa importanza, legittimando la risoluzione ex art. 1453 c.c. e la condanna al rilascio e al pagamento dei canoni scaduti.
Il Fatto
Il locatore ha intimato sfratto per morosità alla società conduttrice, per il mancato pagamento di canoni locatizi relativi a un contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione. La morosità originaria, pari a € 19.800,00, si è progressivamente aggravata nel corso del giudizio, raggiungendo l’importo di € 29.400,00 alla data della decisione. La conduttrice, regolarmente citata, è rimasta contumace, senza provare l’avvenuto pagamento dei canoni o la sussistenza di cause di giustificazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la contumacia della società convenuta, accertata la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante inserimento dell’atto nell’area web del portale dei servizi telematici, a seguito del fallimento della notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario. Nel merito, ha richiamato il principio di riparto dell’onere probatorio di cui a Cass. SU n. 13533/2001: il locatore deve provare il titolo (contratto di locazione) e allegare l’inadempimento (mancato pagamento dei canoni), mentre il conduttore ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. La contumacia della convenuta ha impedito l’esercizio di tale onere probatorio, rendendo incontestati i fatti allegati dal locatore e la persistenza della morosità, documentata dalle note riepilogative depositate in udienza.
La Corte ha valutato la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., rilevando che la conduttrice ha del tutto sospeso il pagamento dei canoni per l’intera durata del giudizio, aggravando progressivamente il debito. Tale condotta incide in modo radicale sull’equilibrio sinallagmatico del contratto di locazione, rendendo insostenibile la prosecuzione del rapporto. La risoluzione è stata quindi dichiarata ex art. 1453 c.c., con condanna del conduttore al rilascio dell’immobile (fissata la data del 30 aprile 2026 per l’esecuzione) e al pagamento dei canoni scaduti, pari a € 29.400,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze. Le spese di lite sono state poste a carico del conduttore soccombente.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio in caso di morosità e contumacia: Il locatore che agisce per la risoluzione per morosità deve produrre il contratto di locazione e allegare specificamente il mancato pagamento dei canoni; la contumacia del conduttore, sebbene non equivalga a una confessione, impedisce a quest’ultimo di assolvere all’onere di provare l’avvenuto pagamento, rendendo fondata la domanda del locatore, che può limitarsi a provare il titolo e la scadenza dei canoni.
- Aggravamento della morosità e valutazione della gravità: La morosità che si protrae e si aggrava nel corso del giudizio, senza che il conduttore offra alcuna giustificazione o tentativo di adempimento, integra un inadempimento di non scarsa importanza, tale da legittimare la risoluzione del contratto, indipendentemente dall’importo iniziale, se il debito complessivo è significativo e la condotta è protratta nel tempo.
- Notifica a mezzo PEC e servizi telematici: In caso di fallimento della notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario (es. casella PEC inesistente o piena), il difensore può validamente procedere all’inserimento dell’atto nell’apposita area web del portale dei servizi telematici, perfezionando la notifica decorsi dieci giorni; tale modalità è idonea a instaurare il contraddittorio e a far decorrere i termini per la costituzione del convenuto.
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Nota della Redazione
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