Inammissibilità del ricorso per riproposizione di censure già rigettate in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 24824/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.
Il Fatto
Un imputato, condannato in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza di condanna. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 20 giugno 2025, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo censure relative alla riconducibilità della condotta, alla non configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., e alla credibilità della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi d’impugnazione erano in gran parte riproduttivi delle identiche censure mosse con l’atto di appello, già affrontate e risolte dalla corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenze processuali e conforme ai principi di diritto fissati nelle materie trattate.
In particolare, la Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Quanto alla credibilità della persona offesa, la Corte ha ribadito che la relativa valutazione rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01).
La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità delle richieste di condanna avanzate dalla parte civile con memoria pervenuta il 18 maggio 2026, in quanto tardive rispetto al termine di quindici giorni prima dell’udienza concesso dall’art. 611 cod. proc. pen. per il deposito di memorie e motivi nuovi.
Implicazioni Pratiche
- Specificità dei motivi di ricorso: il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già rigettate in appello, ma deve sviluppare una critica argomentata e specifica avverso la motivazione della sentenza impugnata, indicando le ragioni per cui essa sarebbe errata o illogica; in difetto, il ricorso è inammissibile per genericità.
- Limiti del sindacato sulla credibilità dei testimoni: la valutazione della credibilità della persona offesa è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia manifestamente contraddittoria o illogica; l’avvocato deve quindi concentrare le censure su vizi logici o giuridici, non sulla mera rivalutazione della credibilità.
- Termini per il deposito di memorie in cassazione: la parte civile che intenda avanzare richieste o depositare memorie nel giudizio di legittimità deve rispettare il termine di quindici giorni prima dell’udienza di cui all’art. 611 cod. proc. pen.; il deposito tardivo comporta l’inammissibilità delle richieste, anche se provenienti da parte costituita.
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