Principi di diritto (Massima)
La fornitura di ausili protesici a carico del Servizio sanitario nazionale non trova la propria fonte in un contratto, ma nella sequenza procedimentale tipizzata dal d.m. n. 332/1999. Il rapporto obbligatorio sorge al compimento di tutti gli atti della sequenza — prescrizione medica, autorizzazione della ASL, fornitura da parte dell’impresa iscritta, collaudo — e si inquadra nell’art. 1173 c.c., quale atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento. Non ricorre quindi una transazione commerciale: al ritardo nel pagamento del corrispettivo non si applicano gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. La condanna agli interessi al saggio dell’art. 1284, quarto comma, c.c. presuppone una domanda specifica; la domanda ex d.lgs. n. 231/2002 non la contiene implicitamente.
Il Fatto
Una società fornitrice di protesi acustiche aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda sanitaria locale per il corrispettivo della fornitura, con interessi al tasso previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. Il Giudice di Pace di Napoli aveva respinto integralmente l’opposizione dell’ente. Il Tribunale di Napoli, in sede di gravame, ha riformato parzialmente quella decisione: ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’azienda sanitaria al pagamento di € 1.430,88 oltre interessi al solo tasso legale, con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di un formale atto di costituzione in mora. Ha inoltre compensato le spese del primo grado e posto a carico della fornitrice quelle del grado di appello.
L’appello dell’ente riguardava esclusivamente la disciplina degli interessi. Il Tribunale ha aderito alla tesi dell’azienda sanitaria: la fornitura protesica nasce da un procedimento amministrativo regolato dal d.m. n. 332/1999, non da una transazione commerciale; gli accordi regionali con le categorie dei fornitori, una volta recepiti in atti amministrativi, perdono connotazione negoziale; mancava prova dei poteri rappresentativi in capo ai funzionari che avevano autorizzato la fornitura. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’azienda sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile nella prima parte, perché costruito sul rispetto della forma scritta ad substantiam ex art. 17 r.d. n. 2440/1923, profilo che non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non ha negato il perfezionamento di un contratto per difetto di forma, ha negato che il rapporto abbia fonte contrattuale. Infondato nella seconda parte, dove quella ratio è effettivamente aggredita. La Corte richiama il proprio precedente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26388 del 30/09/2025): la fornitura di ausili ortopedici a carico del SSN consegue a un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale del d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti.
Il percorso è analitico. L’autorizzazione alla fornitura è un atto tecnico del responsabile della U.O. di Riabilitazione, non del legale rappresentante dell’azienda, e presuppone la verifica dello stato di avente diritto e della corrispondenza tra prescrizione medica e dispositivi codificati nel nomenclatore. Ne discende l’impossibilità di ricondurre la fattispecie a un contratto a distanza. La sequenza del d.m. n. 332/1999 non integra il regime delle tre A — autorizzazione, accreditamento, accordo — perché i fornitori non sono accreditati ma soltanto iscritti in un albo, e perché manca l’accordo espresso dai soggetti legittimati a rappresentare la volontà dell’azienda. La disciplina dell’assistenza protesica è autonoma rispetto a quella dei soggetti accreditati, come conferma il diverso fondamento del potere regolamentare: l’art. 8-sexies, comma 7, d.lgs. n. 502/1992. Lo scambio preventivo-autorizzazione è meramente attuativo della disciplina secondaria e non esaurisce né perfeziona la sequenza: occorrono consegna, ricevuta dell’assistito e collaudo perché sorga il diritto al pagamento. Si tratta di fattispecie a formazione progressiva riconducibile all’art. 1173 c.c.
Sulle censure relative all’assenza di poteri rappresentativi la Corte osserva che si tratta di ratio supplementare, come segnala l’impiego dell’avverbio “peraltro” nella decisione impugnata: confermata la ratio primaria, ogni attacco alla ratio secondaria è inammissibile per difetto di interesse. Aggiunge che il debito per la sorte capitale non è in contestazione: rileva solo l’individuazione della fonte dell’obbligazione, da cui dipende la disciplina degli interessi da ritardo.
Il secondo motivo è inammissibile a prescindere dalla tenuta della motivazione del Tribunale sul punto. Vale il principio per cui la condanna agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. richiede domanda specifica, in mancanza della quale il giudice non ha obbligo di provvedere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31910 del 07/12/2025). La domanda ex d.lgs. n. 231/2002 non la include implicitamente: gli ambiti applicativi sono distinti e il punto di contatto è il solo rinvio al saggio. Il ricorso, in violazione della specificità ex art. 366 c.p.c., non ha chiarito se la richiesta figurasse nel ricorso monitorio o nella comparsa di costituzione in opposizione; dagli atti il richiamo risulta effettuato per la prima volta nella comparsa di costituzione in appello, quindi tardivamente. Inammissibile anche il terzo motivo: la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e il riparto delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Ricorso rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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