Prescrizione indennizzo assicurativo: art. 2947 c.c. non si applica al rapporto contrattuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 24261 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennizzo assicurativo, avente natura contrattuale, non è soggetto alla disciplina della prescrizione più lunga prevista per il fatto-reato di cui all’art. 2947, comma 3, c.c., la quale riguarda esclusivamente l’azione di risarcimento del danno da fatto illecito esercitata nei confronti dell’autore del reato. La pendenza del procedimento penale, anche quando instaurato nei confronti del preposto dell’assicurato, non sospende né interrompe la prescrizione del diritto contrattuale verso l’assicuratore, potendo l’assicurato compiere atti interruttivi sin dal momento del sinistro, a prescindere dall’esito del giudizio penale.
Il Fatto
La società Golden Box S.r.l., assicurata contro il rischio di sottrazione di beni preziosi, subiva una rapina a mano armata il 27 ottobre 2012. Denunciato il sinistro all’assicuratore (UnipolSai), il preposto della società veniva sottoposto a procedimento penale per simulazione di rapina finalizzata alla truffa ai danni dell’assicurazione, venendo assolto in via definitiva il 14 settembre 2019. Solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, la società costituiva in mora l’assicurazione e chiedeva l’indennizzo. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto ex art. 2952, comma 2, c.c. (termine di sei anni dal fatto), non essendo la pendenza del processo penale idonea a sospendere o interrompere il termine. La Corte d’appello di Torino confermava. La società ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2947, comma 3, c.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2947, comma 3, c.c., sul duplice rilievo che: (i) tale norma disciplina unicamente l’azione extracontrattuale di risarcimento del danno nei confronti del responsabile del reato, non l’azione contrattuale di adempimento della prestazione indennitaria verso l’assicuratore; (ii) l’assicurato ha la concreta possibilità di far valere il proprio diritto all’indennizzo sin dal giorno del sinistro, compiendo atti interruttivi della prescrizione anche in pendenza del procedimento penale.
La ricorrente, nel suo unico motivo, si limita a reiterare in via assertiva l’applicabilità della norma al rapporto assicurativo, senza svolgere alcuna censura specifica avverso la prima ratio decidendi, che radicalmente esclude la riferibilità dell’art. 2947, comma 3, all’azione contrattuale. Inoltre, non offre alcuna spiegazione giuridica sul perché l’assicurata non avrebbe potuto compiere atti interruttivi durante il processo penale, né contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la condizione di reiezione della domanda non costituisce un impedimento all’esercizio del diritto.
La Cassazione rileva che le deduzioni della ricorrente si risolvono in meri giudizi di valore («interpretazione penalizzante e sperequativa») privi di contenuto giuridico censurabile e non correlati a una specifica violazione di legge. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui l’art. 2947, comma 3, c.c., non estende la prescrizione più lunga al rapporto tra assicurato e assicuratore, essendo l’indennizzo una prestazione contrattuale (Cass. n. 2694/2021). Il ricorso è quindi inammissibile per mancata specificità dei motivi e per non essersi confrontato con la ratio decidendi. Le spese non sono liquidate per la mancata costituzione dell’intimata.
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