Patteggiamento: limiti del ricorso sull’illegalità della pena (Cass. pen. Sez. II n. 31656/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La mera qualificazione della censura come illegalità della pena non consente di introdurre contestazioni estranee a tali ipotesi. Non è illegale la pena quando il giudice individua la pena base concordata e indica separatamente la successiva riduzione per le attenuanti ritenute prevalenti. La doglianza generica e manifestamente infondata è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di due anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a 1.400 euro di multa. La pena riguardava il concorso nei reati contestati, tra i quali era individuata come più grave una rapina aggravata.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 69 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., nonché l’illegalità della pena. Secondo la difesa, il giudice aveva determinato la pena base contestualmente al bilanciamento delle circostanze. Pur essendo stata indicata una pena base di sette anni di reclusione e 3.500 euro di multa, la sovrapposizione delle operazioni avrebbe impedito di verificare l’esattezza del calcolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti posti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è consentito soltanto per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La censura proposta non rientra, tuttavia, nell’ultima ipotesi. La Corte rileva che il Tribunale aveva chiaramente individuato la pena base relativa al reato più grave, indicato nel capo 2 dell’imputazione. Tale pena era stata determinata in conformità all’accordo raggiunto dalle parti. Il giudice aveva poi specificato, in un passaggio successivo, la riduzione conseguente alle circostanze attenuanti.
In particolare, la sentenza impugnata aveva riconosciuto le attenuanti generiche e quella relativa all’intervenuta riparazione, concedendole in prevalenza. La relativa diminuzione risultava esposta dopo la determinazione della pena base. Non ricorreva, quindi, la denunciata sovrapposizione tra quantificazione iniziale della pena e giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La prospettazione dell’illegalità della pena risultava, inoltre, generica e manifestamente infondata. Il ricorrente non aveva evidenziato un trattamento sanzionatorio contrario alla legge, ma aveva contestato la leggibilità del procedimento di calcolo, che la motivazione consentiva invece di ricostruire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Al ricorrente sono stati posti a carico le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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