Demolizione edilizia circoscritta alle opere comprese nel titolo esecutivo (Cass. pen. Sez. IV n. 31560/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente a condanna per abuso edilizio può riguardare soltanto le opere comprese nel titolo esecutivo e accertate nel relativo giudizio. Gli interventi successivi a una precedente decisione integrano un autonomo illecito edilizio e richiedono un distinto titolo, senza estensione automatica dell’ordine già emesso. In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione deve determinare l’ambito della demolizione nel rispetto del principio fissato dalla sentenza rescindente. È manifestamente infondato il ricorso che assume la violazione di quel vincolo sulla base di una data palesemente erronea, quando motivazione, sentenza di rinvio e sequenza cronologica rendono univoco il corretto riferimento temporale.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di delimitare un ordine di demolizione pronunciato con una sentenza d’appello del 2002. Sosteneva che il comando non potesse investire l’intero fabbricato, ma soltanto le opere oggetto dell’accertamento concluso con condanna. Gli interventi relativi alla costruzione originaria erano stati interessati da una diversa decisione dichiarativa dell’estinzione del reato.
Un primo provvedimento esecutivo aveva rigettato l’istanza. La Cassazione lo aveva annullato, chiarendo che la prosecuzione dei lavori dopo una precedente decisione costituisce nuovo reato edilizio e che l’eventuale condanna forma un autonomo titolo esecutivo. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha individuato le opere demolibili nelle tompagnature esterne dei due piani, inclusi gli infissi, e nei tramezzi interni del solo primo piano, compresi i controtelai. Contro questa delimitazione è stato proposto ricorso per violazione del giudicato rescindente e dei limiti del titolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal contenuto del precedente annullamento. L’ordine accessorio di demolizione, fuori dal peculiare regime della lottizzazione abusiva, presuppone una pronuncia che affermi la responsabilità penale. La sola declaratoria di prescrizione non basta. Inoltre, i lavori proseguiti dopo una sentenza non rappresentano la mera continuazione dell’illecito già giudicato. Costituiscono una nuova condotta, rispetto alla quale occorre un’autonoma condanna perché sorga un ulteriore titolo esecutivo.
Da tale premessa deriva il compito assegnato al giudice del rinvio: accertare quali opere fossero effettivamente comprese nell’ordine emesso nel 2002. La Corte d’appello non poteva ampliare quel comando fino a ricomprendere interventi successivi estranei al giudizio di cognizione. Ha quindi assunto come discrimine temporale l’8 settembre 1997 e ha ricostruito lo stato del manufatto accertato il 28 novembre 1997, individuando puntualmente le sole opere da rimuovere.
La censura difensiva faceva leva sull’indicazione dell’8 settembre 2007, presente nel dispositivo di un provvedimento interlocutorio. Secondo la Cassazione, quel riferimento costituisce un mero errore materiale. La parte motiva richiamava infatti le opere realizzate dopo l’8 settembre 1997 e anche la sentenza rescindente utilizzava tale data. A ciò si aggiunge un dato cronologico decisivo: un ordine di demolizione pronunciato nel 2002 non può logicamente comprendere opere costruite nel 2007.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del giudicato rescindente. Il giudice dell’esecuzione ha applicato il principio vincolante e ha circoscritto l’efficacia del titolo, anziché estenderla. La contestazione si fonda su un refuso incompatibile sia con l’argomentazione del provvedimento sia con la successione temporale degli atti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Alla ricorrente sono stati posti a carico le spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Resta confermata la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione fino al passaggio in giudicato della decisione.
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