Indennizzo detentivo compensabile con il credito per pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. I n. 31532/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del detenuto derivante dall’indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. è compensabile con il controcredito dello Stato per una pena pecuniaria definitivamente irrogata, purché quest’ultimo sia certo, liquido ed esigibile. Trattandosi di compensazione propria, non occorre che i crediti derivino dal medesimo titolo o rapporto, ma è necessaria l’eccezione di parte. La condanna pecuniaria può essere documentata mediante la tempestiva produzione della posizione giuridica del condannato. Non è invece compensabile il credito per spese di mantenimento in carcere quando non sia quantificato e non abbia ancora acquisito certezza ed esigibilità.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva parzialmente accolto l’istanza proposta da un detenuto per le condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 CEDU, riconoscendogli un indennizzo di euro 2.504,00. L’Amministrazione aveva chiesto di compensare tale importo con i propri crediti per una pena pecuniaria rimasta inevasa e per le spese di mantenimento in carcere.
Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo dell’Amministrazione. Aveva escluso la compensazione della pena pecuniaria perché collegata a un titolo diverso da quello in esecuzione al momento del reclamo. Aveva inoltre rilevato che le spese di mantenimento non erano state quantificate. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per violazione degli artt. 1241, 1243 e 1246 cod. civ., sostenendo che la compensazione richiede reciprocità, omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti, non l’identità del loro rapporto genetico.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso soltanto con riguardo al controcredito per pena pecuniaria. Richiama l’orientamento secondo cui l’obbligazione statale derivante dall’art. 35-ter Ord. pen. può estinguersi per compensazione con l’obbligazione del detenuto al pagamento della sanzione pecuniaria. Il principio era già stato affermato da Cass. pen., Sez. I, n. 11108 del 23.11.2022, depositata nel 2023, e dalle successive pronunce conformi richiamate nella decisione.
La diversità dei titoli non impedisce la compensazione. La Corte applica i criteri enunciati dalle Sezioni Unite civili, n. 23225 del 15.11.2016: i presupposti sostanziali sono certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto. Nel caso esaminato, il credito dello Stato era certo perché fondato su una sentenza irrevocabile, liquido perché determinato nell’ammontare ed esigibile perché non sottoposto a condizioni di pagamento.
La qualificazione come compensazione propria assume rilievo decisivo. I crediti reciproci non nascono infatti da un unico rapporto. Per questo occorre l’eccezione della parte interessata, ma non un comune titolo genetico. In linea con Cass. civ., Sez. III, n. 2350 del 29.01.2019, la natura del credito ministeriale non ne esclude la compensabilità. La tempestiva produzione della posizione giuridica basta a documentare la condanna pecuniaria utilizzabile nella procedura di sorveglianza.
Diversa è la conclusione sulle spese di mantenimento. Il credito non era quantificato e difettava quindi dei requisiti richiesti dagli artt. 1241 e seguenti cod. civ. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui tale credito non diviene certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall’art. 6 d.P.R. n. 115/2002, che può concludersi con la remissione del debito. Esso non è comunque configurabile per il periodo di trattamento detentivo inumano.
L’errore del Tribunale consiste dunque nell’avere attribuito rilievo alla diversità del titolo relativo alla pena pecuniaria. La Cassazione annulla l’ordinanza su questo solo punto e rinvia al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio. Rigetta invece il ricorso quanto alle spese di mantenimento, confermando l’impossibilità di compensare un credito privo dei necessari requisiti.
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