Confisca urbanistica e società schermo nella lottizzazione abusiva (Cass. pen. n. 11800/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia già stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Non sono terzi estranei al reato, ai fini della confisca, la persona giuridica proprietaria dell’area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, né quella che costituisce il mero schermo con cui il reo, effettivo proprietario, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando in entrambi i casi il requisito della buona fede. La posizione della società schermo non può essere assimilata a quella dei terzi acquirenti di cui alla sentenza della Corte EDU, atteso che le prime, lungi dal porsi in una condizione di alterità, si connotano come una promanazione dei soggetti attivi del reato.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto istanza di revoca della confisca urbanistica disposta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, confermata dalla Corte d’appello di Napoli nonostante la declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. La confisca riguardava un complesso immobiliare di vaste dimensioni, realizzato in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, destinato a struttura turistico-ricettiva e residenziale. La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, ritenendo la società ricorrente non estranea al reato, in quanto utilizzata come schermo dagli autori della lottizzazione.
Avverso tale ordinanza, la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 578-bis e 125 cod. proc. pen., l’avvenuta prescrizione già nel 2007, il difetto di autonoma valutazione dei presupposti della confisca, la mancanza di proporzionalità, e l’estraneità della società rispetto al reato, richiamando la sentenza della Corte EDU sul caso Sonrisa e altri c. Italia, concernente i terzi acquirenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente richiamato la sentenza di legittimità che aveva definito il giudizio di cognizione, nella quale era stato accertato che la lottizzazione abusiva era proseguita fino all’aprile 2011, epoca cui risalivano ulteriori opere abusive, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione maturata nel 2007. Ha ribadito il principio, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza Perroni), secondo cui la confisca urbanistica può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato, purché il fatto sia stato accertato in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio, come nella specie.
Quanto all’estraneità della società, la Corte ha osservato che la ricorrente non era un terzo acquirente, bensì una società schermo, utilizzata dagli autori della lottizzazione per celare la propria identità e proseguire l’attività illecita. L’amministratore unico della società era uno degli imputati, e tutti i membri della famiglia erano coinvolti nella gestione del complesso alberghiero, con un comune interesse a salvaguardare il valore economico dell’immobile. La società non era quindi estranea al reato, avendo ricevuto i vantaggi dell’attività illecita e costituendo lo strumento attraverso cui gli autori avevano proseguito nell’abusiva edificazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui non sono terzi estranei né la persona giuridica proprietaria dell’area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi del reato, né quella che costituisce il mero schermo del reo, difettando in entrambi i casi il requisito della buona fede. La Corte ha escluso la praticabilità di misure meno restrittive della confisca, in ragione della gravità della lottizzazione, avvenuta in assenza di titolo abilitativo e con stravolgimento della destinazione urbanistica dell’area, e ha ritenuto irrilevante la sentenza della Corte EDU richiamata, atteso che essa riguarda i terzi acquirenti, categoria in cui la società ricorrente non rientra.
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