Abbandono di animali: integra il reato anche l’inerzia del proprietario (Cass. pen. n. 10804/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di abbandono di animali di cui all’art. 727, primo comma, cod. pen. non richiede necessariamente un distacco volontario dall’animale, ma può essere integrato anche da condotte colpose caratterizzate da trascuratezza, disinteresse o inerzia del proprietario. Rientra nella nozione di abbandono la mancata attivazione nella ricerca dell’animale allontanatosi e il mancato tempestivo recupero dello stesso presso il canile, quando tali comportamenti siano espressione di sostanziale indifferenza. La disciplina amministrativa relativa all’omessa denuncia dello smarrimento del cane non esclude la responsabilità penale quando la condotta concretamente accertata integri un più ampio comportamento di abbandono. Il mancato ritiro di un animale volontariamente affidato a una struttura di custodia non è sovrapponibile alla diversa ipotesi in cui il proprietario lasci ripetutamente il cane vagare sulla pubblica via.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per abbandono di un cane di sua proprietà. L’animale era stato trovato in strada e, dopo l’intervento del servizio veterinario, trasferito presso un canile sanitario convenzionato. Gli operatori erano riusciti a contattare il proprietario il giorno successivo e avevano concordato il ritiro, che tuttavia non era avvenuto. Dopo numerosi ulteriori appuntamenti non rispettati, il proprietario era risultato irreperibile.
Gli accertamenti avevano inoltre evidenziato che già poche settimane prima il cane era stato rinvenuto sulla strada ed era stato restituito al proprietario soltanto dopo alcuni giorni. Con il ricorso per cassazione l’imputato sosteneva che il mancato ritiro dal canile non integrasse l’abbandono, affermando che il cane si fosse allontanato spontaneamente e che gli impegni lavorativi gli avessero impedito di recuperarlo tempestivamente. Chiedeva inoltre l’applicazione della disciplina amministrativa regionale e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene infondato il ricorso e conferma che la nozione penalistica di abbandono non coincide soltanto con l’atto intenzionale di liberarsi definitivamente dell’animale. La fattispecie comprende anche comportamenti di trascuratezza e inerzia dai quali emerga il disinteresse del proprietario per la sorte dell’animale. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato non soltanto il mancato ritiro dal canile, ma l’assenza di iniziative nella ricerca del cane, i ripetuti appuntamenti disattesi e il precedente analogo episodio di allontanamento.
La Corte distingue tale situazione dalle fattispecie nelle quali il proprietario consegni volontariamente l’animale a un canile pubblico. I precedenti richiamati dalla difesa riguardavano casi nei quali il cane era stato affidato a una struttura destinata a garantirne cura e custodia. Qui, invece, l’animale era stato ripetutamente lasciato vagare sulla strada e recuperato dai servizi pubblici, senza che il proprietario si attivasse con la necessaria sollecitudine per riprenderlo.
Non può trovare applicazione neppure la disposizione amministrativa regionale richiamata dal ricorrente. La Corte precisa che essa disciplina la diversa condotta del proprietario che ometta di comunicare entro il termine previsto lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane. Nel caso esaminato, invece, la condotta accertata aveva consistenza ulteriore e si caratterizzava per una reiterata inerzia nella custodia e nel recupero dell’animale, tale da integrare direttamente l’art. 727 cod. pen.
È respinta anche la censura relativa all’art. 131-bis cod. pen. Sebbene il Tribunale non avesse affrontato espressamente la richiesta, la Cassazione ritiene che il diniego emerga implicitamente dalla motivazione complessiva, che aveva valorizzato la reiterazione delle condotte e applicato una pena superiore al minimo edittale. Per le medesime ragioni viene ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale. Il ricorso è quindi rigettato con condanna alle spese processuali.
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