Necessità di legittimità dell’invito per il reato ex art. 650 c.p. (Cass. pen. n. 15328/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, di cui all’art. 650 cod. pen., è configurabile solo a condizione che l’ordine o l’invito sia stato “legalmente dato”. Il giudice, ai fini del giudizio di responsabilità, è tenuto a verificare la legittimità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. L’invito a presentarsi che si limiti a indicare genericamente “motivi di giustizia”, senza specificare le ragioni che giustificano l’obbligatorietà della convocazione, è privo dei requisiti di legittimità necessari per fondare una condanna per il reato ex art. 650 cod. pen., poiché non consente al destinatario di comprendere l’effettiva natura obbligatoria dell’atto. Eventuali esplicitazioni verbali, di natura informale, sono estranee agli imprescindibili requisiti formali dell’atto e non possono supplire alla carenza di legittimità del provvedimento.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non essersi presentato al Comando dei Carabinieri di Crotone in ottemperanza a un invito che gli era stato notificato il 18 aprile 2021. Il provvedimento di convocazione, riportante la dicitura “per motivi di giustizia/sicurezza pubblica”, non conteneva alcuna specificazione in ordine alle ragioni della convocazione, limitandosi a indicare genericamente i motivi di giustizia.
Avverso la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 650 cod. pen., sostenendo che l’invito a presentarsi, per la sua genericità, non possedeva i requisiti di legittimità necessari per integrare la fattispecie incriminatrice, in quanto non rappresentava l’obbligatorietà della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il reato di cui all’art. 650 cod. pen. richiede che il provvedimento violato sia “legalmente dato”, e che il giudice deve verificare la legittimità formale e sostanziale dell’atto, sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. Ha, quindi, rilevato che l’invito notificato all’imputato, con lo sbarramento del riquadro in corrispondenza della dicitura “ragioni di giustizia”, richiamava in modo del tutto generico i motivi della convocazione, senza specificare gli elementi che rendevano obbligatoria l’ottemperanza.
La Corte ha, inoltre, precisato che le eventuali esplicitazioni verbali, di natura informale, che possano aver accompagnato l’operato dell’autorità procedente, sono del tutto irrilevanti, poiché estranee ai requisiti formali imprescindibili dell’atto. La genericità dell’invito, non consentendo al destinatario di comprendere la natura obbligatoria della convocazione, ne determina l’illegittimità e, conseguentemente, esclude la configurabilità del reato di inosservanza. L’annullamento senza rinvio è stato disposto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
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