Pena sostitutiva: nessun onere di allegazione reddituale per l’imputato (Cass. pen. n. 15303/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, l’imputato che chiede l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva non è gravato da un obbligo di allegare o documentare le proprie condizioni reddituali, patrimoniali, personali o familiari. L’assenza di tali informazioni non determina inammissibilità, decadenza né preclude l’accoglimento della richiesta. Le produzioni dell’imputato possono orientare la valutazione discrezionale del giudice nella determinazione del valore giornaliero, ma, ove esse siano incomplete o mancanti, il giudice deve acquisire d’ufficio le informazioni necessarie secondo quanto previsto dall’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. La richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria può essere proposta anche per la prima volta con l’appello.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 4 legge n. 110 del 1975 alla pena di quattro mesi di arresto e a una pena pecuniaria. Con l’appello aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
La Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto proponibile la richiesta anche per la prima volta nel giudizio di secondo grado, ma l’aveva respinta perché l’imputato non aveva indicato né documentato il proprio reddito e la quota giornaliera che avrebbe potuto destinare al pagamento della sanzione sostitutiva. Il ricorso per cassazione ha censurato tale statuizione, sostenendo che la legge non prevede alcun onere di allegazione a carico dell’interessato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte rileva che la decisione impugnata ha erroneamente trasformato la mancata produzione di informazioni economiche da parte dell’imputato in un presupposto necessario per l’accoglimento della richiesta. Nessuna disposizione prevede invece un obbligo assoluto di documentazione reddituale a carico dell’imputato, tanto meno a pena di inammissibilità o decadenza.
Le informazioni fornite dalla difesa possono certamente agevolare il giudice nella determinazione personalizzata della pena pecuniaria sostitutiva. Tuttavia, l’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di acquisire dall’Ufficio di esecuzione penale esterna e, se necessario, dalla polizia giudiziaria le informazioni concernenti le condizioni individuali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Ne consegue che l’incompletezza o l’assenza delle produzioni difensive non può tradursi nella perdita della possibilità di ottenere la sostituzione.
La Corte precisa inoltre che neppure eventuali intese organizzative stipulate localmente con i Consigli dell’ordine degli avvocati possono introdurre oneri documentali o cause di inammissibilità non previste dalla legge. Nel caso concreto, a fronte della rituale richiesta dell’imputato, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere alla valutazione secondo i parametri normativi applicabili e, ove necessario, acquisire d’ufficio la documentazione mancante. La sentenza viene pertanto annullata limitatamente alla statuizione sulla pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio; l’affermazione di responsabilità resta irrevocabile.
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