Imputazione coatta contro persona non indagata: ordinanza abnorme (Cass. pen. n. 17342/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari non può disporre l’imputazione coatta nei confronti di una persona non previamente iscritta nel registro delle notizie di reato.
Quando, a seguito di una richiesta di archiviazione contro ignoti, il giudice individua una persona nei cui confronti ritiene debbano proseguire le indagini, deve limitarsi a ordinare la relativa iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.
L’ordine contestuale di iscrizione e di imputazione coatta nei confronti della persona fino a quel momento non indagata costituisce atto abnorme limitatamente alla statuizione sull’imputazione, poiché invade le attribuzioni del pubblico ministero e compromette il diritto di difesa.
La lesione difensiva deriva anche dal fatto che il soggetto non ancora sottoposto a indagini non è destinatario dell’avviso dell’udienza camerale previsto dall’art. 409 cod. proc. pen. e non può quindi partecipare al contraddittorio che precede l’ordine di imputazione.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari, investito di una richiesta di archiviazione formulata in un procedimento contro ignoti per reati riconducibili agli artt. 589 e 590-sexies cod. pen., a seguito dell’opposizione della persona offesa aveva rigettato la richiesta, ordinato l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati e, contestualmente, imposto al pubblico ministero di formulare l’imputazione entro dieci giorni.
Il soggetto così individuato ricorreva per cassazione deducendo di non avere ricevuto l’avviso dell’udienza camerale e di non avere potuto esercitare il diritto di difesa prima dell’ordine di imputazione coatta. Nel frattempo, il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio e il giudice aveva fissato l’udienza preliminare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama il principio secondo cui, nell’ambito del procedimento di archiviazione, il giudice non può ordinare l’imputazione coatta nei confronti di una persona non ancora sottoposta a indagini. Il potere del giudice, quando dagli atti emerga la necessità di procedere nei confronti di un soggetto diverso o ulteriore rispetto a quelli già iscritti, si arresta all’ordine di iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. La successiva determinazione sull’esercizio dell’azione penale appartiene invece al pubblico ministero.
L’ordine di imputazione coatta impartito contestualmente all’iscrizione eccede quindi i poteri attribuiti al giudice per le indagini preliminari. La Corte qualifica tale statuizione come abnorme perché determina un’indebita ingerenza nelle prerogative del pubblico ministero e, contemporaneamente, compromette le garanzie difensive della persona interessata, che, non essendo ancora formalmente indagata, non aveva ricevuto l’avviso dell’udienza camerale e non aveva potuto parteciparvi.
L’abnormità non investe però l’intera ordinanza. Resta valida la statuizione con cui è stata disposta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, mentre deve essere eliminato esclusivamente l’ordine di formulare l’imputazione. La Cassazione annulla pertanto senza rinvio il provvedimento limitatamente all’imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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