Affitto d’azienda e bancarotta: serve verificare il concreto depauperamento (Cass. pen. n. 27182/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di affitto d’azienda può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma la sua natura distrattiva non deriva automaticamente dalla stipula dell’atto né dalla situazione di crisi dell’impresa.
Occorre verificare in concreto se l’operazione abbia determinato un depauperamento del patrimonio sociale e una corrispondente diminuzione della garanzia dei creditori, avuto riguardo anche alla congruità del canone e all’interesse dell’impresa.
L’affitto d’azienda non è distrattivo quando consente alla società concedente di conservare l’integrità patrimoniale e di ricavare dal complesso aziendale un reddito comparabile a quello ottenibile attraverso la sua diretta utilizzazione.
La scissione societaria può invece integrare bancarotta fraudolenta per distrazione quando trasferisca attività economicamente rilevanti senza adeguata contropartita e, alla luce della situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole pregiudizio alla capacità di soddisfare i creditori.
Il sistematico omesso versamento di tributi e contributi può integrare bancarotta impropria da operazioni dolose quando, quale scelta gestionale consapevole, provochi o aggravi prevedibilmente il dissesto; non è necessaria la volontà diretta di cagionare il fallimento.
Il Fatto
Due amministratori di una società fallita erano stati condannati per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose. Le condotte contestate comprendevano una scissione parziale, attraverso la quale erano state trasferite attività e altre poste patrimoniali a una società collegata, e un successivo contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto le residue immobilizzazioni immateriali e i rapporti commerciali.
Era stato inoltre accertato un sistematico mancato versamento di tributi e contributi previdenziali per importi molto rilevanti. Con i ricorsi per cassazione gli imputati contestavano, tra l’altro, la natura distrattiva dell’affitto e della scissione, la configurabilità della bancarotta da operazioni dolose e il relativo elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura relativa all’affitto del ramo d’azienda. Pur riconoscendo che anche tale contratto può assumere natura distrattiva, la Corte osserva che il giudizio deve fondarsi su una verifica concreta della riduzione della garanzia patrimoniale. La sentenza impugnata aveva valorizzato soprattutto la prossimità dell’operazione allo stato di decozione, senza chiarire se i canoni fossero incongrui e dando, al contrario, per acquisito che le immobilizzazioni concesse avessero valore nullo. Inoltre, dagli stessi accertamenti risultava che la società non fosse più in grado di proseguire direttamente l’attività, circostanza rilevante per valutare se l’affitto potesse invece costituire uno strumento di conservazione della funzionalità aziendale e dell’avviamento.
Diversa è la valutazione della scissione. In questo caso i giudici di merito avevano accertato che la società fallita si era privata di componenti patrimoniali senza ricevere una reale utilità compensativa, in un contesto di grave compromissione finanziaria. La Cassazione ritiene quindi adeguatamente motivata la natura distrattiva dell’operazione, quale segmento di una strategia idonea a pregiudicare la garanzia dei creditori.
Sono respinte anche le doglianze relative alla bancarotta impropria da operazioni dolose. Il protratto e sistematico mancato pagamento di imposte e contributi aveva accresciuto in modo rilevante l’esposizione debitoria, anche per effetto di interessi e sanzioni, rendendo prevedibile l’aggravamento del dissesto. La fattispecie non richiede la volontà diretta di provocare il fallimento, ma la consapevole realizzazione di operazioni antidoverose dalle quali il dissesto sia astrattamente prevedibile. La sentenza viene pertanto annullata limitatamente alla condotta relativa all’affitto d’azienda e, per riflesso, al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello; nel resto i ricorsi sono rigettati.
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