Chiamata in reità: valutazione unitaria di credibilità e riscontri tra dichiarazioni divergenti (Cass. pen. n. 27467/2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della chiamata in correità o in reità, anche quando provenga da un collaboratore di giustizia, deve essere condotta verificando unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, senza una rigida sequenza logico-temporale, trattandosi di un giudizio complessivo che investe entrambi i profili.
Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate di intrinseca attendibilità soggettiva e oggettiva e che, in assenza di sospetti di accordi fraudolenti o suggestioni, concordino sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo irrilevanti divergenze che investano solo elementi circostanziali del fatto, a meno che queste ultime non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità complessiva.
La chiamata in correità “de relato”, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può avere come unico riscontro altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca di ciascun dichiarante; b) l’accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta; c) la convergenza delle varie chiamate in maniera individualizzante; d) l’indipendenza e l’autonomia genetica delle chiamate, nel senso della loro derivazione da fonti di informazione diverse.
Il giudice di merito, in presenza di plurime dichiarazioni accusatorie divergenti su aspetti temporali o sui ruoli dei partecipanti, non può limitarsi a valorizzare il solo elemento comune del coinvolgimento, ma deve dare conto delle ragioni per cui le discordanze, anche su punti qualificanti (quali la data della riunione deliberativa, l’identità del soggetto che ha sollecitato l’esecuzione, la conoscenza o meno della vittima), non incidono sulla attendibilità complessiva del quadro probatorio, ovvero, se vi incidono, deve spiegare perché si privilegi una fonte rispetto all’altra.
Il Fatto
In un procedimento per duplice omicidio aggravato, commesso nel 2004 nell’ambito di una faida tra clan camorristici, l’imputato era stato condannato all’ergastolo in primo grado e in appello. La sentenza di condanna si fondava principalmente sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (e su altri elementi). Le difese, con i ricorsi per cassazione, eccepivano la mancata valutazione delle divergenze tra i racconti dei collaboratori, in particolare: un collaboratore escludeva ogni coinvolgimento dell’imputato nell’omicidio, mentre altri due lo collocavano in una riunione deliberativa o come sollecitatore dell’esecuzione, con discrasie sulla tempistica e sui ruoli. Inoltre, uno dei collaboratori aveva reso dichiarazioni solo tardivamente in dibattimento, e la ricostruzione temporale della riunione (il giorno prima dell’omicidio) appariva inverosimile.
La Prima Sezione penale, in sede di ricorso straordinario, aveva rilevato che la sentenza di appello non aveva adeguatamente valutato tali contrasti e aveva disposto la fase rescissoria. In sede rescissoria, la Quinta Sezione penale, dopo aver esaminato i motivi di ricorso, ha ritenuto fondate le censure relative alla mancata valutazione delle divergenze e delle discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi dell’imputato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione carente e contraddittoria nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, aveva valorizzato il coinvolgimento dell’imputato sulla base di un solo collaboratore, senza adeguatamente confrontare le sue dichiarazioni con quelle di altri collaboratori che, pur riferendo fatti in parte diversi, non convergevano sul nucleo essenziale della condotta attribuita all’imputato. La Corte di appello aveva, inoltre, ritenuto attendibile il racconto di un collaboratore, pur dando atto della inverosimiglianza della data della riunione deliberativa (il giorno prima dell’omicidio) e delle contraddizioni con le dichiarazioni di un altro collaboratore che escludeva la partecipazione dell’imputato.
La Corte di cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori deve essere condotta verificando unitariamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva, e che la convergenza del molteplice richiede che le dichiarazioni concordino sul nucleo essenziale, non su elementi circostanziali. Tuttavia, ha osservato che, nel caso di specie, le divergenze riguardavano aspetti qualificanti (la data della riunione, il soggetto che ha sollecitato l’esecuzione, la conoscenza della vittima) che non potevano essere considerati semplici elementi circostanziali, ma incidevano sulla attendibilità complessiva del quadro probatorio. La Corte ha quindi rimarcato l’obbligo del giudice di merito di dare conto, con motivazione congrua, delle ragioni per cui le discordanze non minano l’attendibilità del quadro probatorio, e di spiegare perché si privilegi una fonte rispetto all’altra, specialmente quando una fonte esclude il coinvolgimento dell’imputato. Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per un nuovo giudizio, nel quale il giudice del rinvio dovrà procedere a una compiuta valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
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