Autoriciclaggio: profitto confiscabile limitato al vantaggio del reimpiego (Cass. pen. n. 27671/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di autoriciclaggio, il profitto confiscabile non coincide automaticamente con l’intero valore del denaro, dei beni o delle utilità provenienti dal reato presupposto e successivamente impiegati, sostituiti o trasferiti.
Il profitto dell’autoriciclaggio deve essere individuato nel guadagno originato dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento delle utilità di provenienza delittuosa in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Tale ricostruzione consente di distinguere il profitto del reato presupposto da quello autonomamente prodotto dalla successiva condotta di autoriciclaggio, evitando di attribuire al secondo il medesimo vantaggio patrimoniale già derivato dal primo.
Nel procedimento cautelare reale il giudice è vincolato alla domanda formulata dal pubblico ministero e non può mantenere o fondare il sequestro su un diverso titolo di reato o su una diversa causa giuridica non compresi nell’originaria richiesta cautelare.
Quanto al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il prezzo confiscabile è costituito dal compenso dato o promesso per l’emissione e non dal profitto fiscale conseguito dal soggetto che utilizza le fatture.
Il Fatto
Il procedimento cautelare riguardava una complessa frode fiscale costruita, secondo l’impostazione accusatoria, mediante una pluralità di società operative, società filtro e cartiere impiegate nella commercializzazione di metalli preziosi e nell’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro preventivo era stato disposto in relazione a reati tributari, autoriciclaggio e illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Il Tribunale del riesame aveva parzialmente annullato il sequestro nei confronti di un’indagata. Il pubblico ministero ricorreva sostenendo, tra l’altro, che l’imposta versata nell’ambito del meccanismo fraudolento dovesse essere qualificata come prezzo dei reati di emissione delle fatture e che, per l’autoriciclaggio, il profitto dovesse coincidere con l’intero valore delle somme o dei beni sottoposti alle operazioni dissimulatorie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la prospettazione volta a utilizzare il profitto del reato associativo quale base del sequestro. Il provvedimento genetico non era stato richiesto né emesso in relazione all’associazione per delinquere e il Tribunale del riesame non poteva sostituire d’ufficio il titolo cautelare. Il principio della domanda impedisce infatti al giudice di individuare autonomamente una diversa imputazione o una differente causa giuridica del vincolo ablatorio, poiché ciò altererebbe il contraddittorio e i parametri sui quali l’interessato ha esercitato il diritto di difesa.
Analoga conclusione riguarda la qualificazione dell’IVA versata agli emittenti come prezzo del reato. Prezzo e profitto costituiscono categorie distinte e la prospettazione del pubblico ministero introduceva una base cautelare diversa da quella posta a fondamento dell’originaria richiesta, che aveva parametrato il sequestro al profitto dei reati tributari. La Corte ricorda comunque che, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, il prezzo è costituito dal compenso dato o promesso per la commissione del reato.
Sull’autoriciclaggio la Corte aderisce all’orientamento restrittivo. La somma proveniente dal reato presupposto e successivamente reimpiegata non diviene, per ciò solo, profitto dell’autoriciclaggio: essa rimane profitto del delitto presupposto. Il vantaggio autonomamente confiscabile deve invece essere individuato nell’ulteriore guadagno prodotto dall’attività di impiego, sostituzione o trasferimento. Nel caso concreto il pubblico ministero non aveva individuato né quantificato tale utilità ulteriore. Il ricorso viene pertanto rigettato, restando ferma l’impossibilità per il Tribunale del riesame di integrare d’ufficio la domanda cautelare utilizzando imputazioni o finalità non comprese nell’originaria richiesta di sequestro.
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